Serie B. Perugia: termini perentori e “decisioni politiche”. Cosa dice la norma. Ora palla al Collegio del CONI.
Scritto da Redazione il 09/07/2023Santopadre: una decisione politica contro la norma
Le ultime dichiarazioni di Massimiliano Santopadre, presiedente del Perugia calcio, hanno fatto clamore. La società da lui guidata, in un comunicato si è dichiarata esterrefatta per la decisine del Consiglio Federale della FIGC, che ha ribaltato, pur in presenza della medesima documentazione, il parere negativo dato dalla Commissione Infrastrutture sulla domanda di iscrizione del Lecco al campionati di B. La Commissione si era attenuta alla lettera della norma, mentre, per Santopadre, la decisone del Consiglio Federale è stata “politica”. Lo ha dichiarato ai quotidiani locali, facendo capire che la norma è stata stravolta anche per effetto di interpretazioni e sottolineature diverse, da parte della Commissione infrastrutture, alle carte in occasione dei due pronunciamenti opposti, quello del 20 giugno, negativo per il Lecco; e quello del 7 luglio, favorevole alla società lariana. Il motivo di questo cambiamento di orientamento? Per Santopadre, tutelare i consiglieri federali da possibili rivalse in sede civile da parte del Perugia, che nei giorni scorsi aveva diffidato la FIGC a rispettare le regole.
Cosa dicono le norme
Le dichiarazioni e di Santopadre hanno in effetti fondamento nella lettera delle norme che disciplinano l’iscrizione al campionato di serie B 2023/24., il “Sistema delle licenze nazionali per la stagione 2023/24 della Lega Nazionale di serie B”, approvato nell’ottobre scorso (Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9/9/2022 della FIGC ). Tale normativa prevede, infatti, al Titolo II “Criteri infrastrutturali”, lettera A, punto 4), che per l’iscrizione “la società, nel caso in cui non abbia la disponibilità di un impianto nel proprio comune, deve depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività per la stagione sportiva 2023/2024 in un impianto non ubicato nel proprio comune. La domanda, specifica la norma, deve essere corredata, tra gli altri documenti, anche dal nulla osta del Prefetto relativo ad un impianto ubicato nel territorio nazionale”. La norma prosegue sancendo che “la Lega Nazionale Professionisti Serie B dovrà fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi- Organizzativi, entro il termine del 27 giugno 2023, il parere sulla istanza in deroga, da concedersi in via eccezionale e per fondati motivi”.
Il successivo punto B) recita testualmente: “B) Ferma l’applicazione delle sanzioni previste alla precedente lettera A), potranno essere integrati entro il termine perentorio del 20 giugno 2023, tutti gli adempimenti indicati alla medesima lettera. La documentazione depositata successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023, così come gli adempimenti effettuati dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, né dal Consiglio federale”.
Il punto E è ancor più chiaro e tassativo: “E) L’inosservanza del termine perentorio del 20 giugno 2023, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalla precedente lettera A), determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato di Serie B 2023/2024”.
L’iscrizione del Lecco: irricevibile per norma, accettata per “opportunità”.
Dunque, nel caso del Lecco, la documentazione relativa all’autorizzazione prefettizia è stata fornita dopo il termine stabilito del 20 giugno, perché pervenuta il giorno 21. La domanda di iscrizione de Lecco era, pertanto, per la lettera della norma, irricevibile, cioè non poteva essere presa in considerazione. E, quindi, questo mancato adempimento bastava per far scattare la clausola del punto E), ovvero la mancata iscrizione alla serie B 2023/24. Il termine del 20 giugno è peraltro definita “perentorio” in ben due passaggi della normativa e, pertanto, questa sua caratteristica è stata volutamente rimarcata e sottolineata, per mettere un punto fermo proprio nelle interpretazioni e dilazioni discrezionali che tante volte in passato avevano fatto discutere per la loro applicazione contraddittoria a casi simili.
Perentorietà dei termini e deboli giustificazioni per il ritardo del Lecco
Reintrodurre un elemento “interpretativo” della perentorietà della norma, magari va nella direzione auspicata da campagne mediatiche e politiche che in questo periodo sono state azionate in favore del Lecco. Campagne anche comprensibili, se si considera la volontà di riconoscere i meriti sportivi, acquisiti sul campo, della società del presidente De Nunno. Però, nell’ordinamento sportivo e, più in generale, in uno stato di diritto, ogni eccezione ad una norma perentoria rischia di costituire un precedente capace di aprire il varco a pretese, recriminazioni e contestazioni che possono mettere a rischio la credibilità e la tenuta dello steso sistema.
Non sembra perciò infondata l’affermazione di Santopadre che il Consiglio Federale abbia deciso tenendo conto di valutazioni di “opportunità”, anziché della norma. E, d’altronde, le ragioni del Lecco circa il ritardo dell’inizio dei play off addotto a giustificazione del mancato rispetto dei termini, sembrano deboli e insufficienti per spiegare un mancato adempimento ampiamente alla portata, visto che il Lecco avrebbe potuto e, quindi, dovuto, muoversi per tempo, avendo avuto la certezza di disputare i play off con molte settimane di anticipo rispetto al 20 giugno.
Ora il Collegio del CONI. E poi i giudici amministrativi, a serie B iniziata.
Adesso, il Collegio di Garanzia del CONI, ultimo grado della giustizia sportiva, convocato per il 21 luglio, ha nelle mani una patata alquanto bollente. Dovrà decidere se dar ragione al Consiglio Federale e alla sua decisione che, non senza equilibrismo, ha privilegiato valutazioni di opportunità, anziché l’applicazione testuale della norma. O recepire le rimostranze del Perugia, che invoca la perentorietà dei termini previsti dalle norme e precedenti anche recenti in cui la stessa è stata fatta valere, sia pure per fattispecie diverse.
Ed è chiaro che, comunque vada al CONI, con alta probabilità saranno poi chiamati a giudicare anche i tribunali amministrativi, il TAR Lazio in prima e il Consiglio di Stato in seconda istanza. In quella sede, il Perugia agirebbe a tutela del proprio interesse legittimo all’iscrizione alla serie B sul presupposto che il posto occupato dal Lecco sarebbe spettato alla società di Pian di Massiano. E li, magari a campionato iniziato, potrebbe verificarsi che venga ordinato alla Lega di B di riscrivere il calendario, prevedendo un campionato a 21 squadre. Davvero tutto è possibile da qui a fine agosto. Nel frattempo, ci sarebbe da pensare però anche all’allestimento di una squadra capace di allontanare ogni prospettiva di mediocrità, quale che sia la categoria che i giudici stabiliranno che il Grifo dovrà disputare.