Serie B 8^giornata. Giudice sportivo. Due turni di squalifica e ammenda a Gyomber. Un turno a Bianco
Scritto da Redazione il 23/10/2018A) RISULTATI DI GARE
Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:
SERIE BKT
Gare del 19-20-21-22 ottobre 2018 – Ottava giornata andata
Ascoli-Carpi 1-0
Benevento-Livorno 0-1
Cittadella-Brescia 2-2
Cosenza-Foggia 2-0
Crotone-Padova 2-1
Lecce-Palermo 1-2
Salernitana-Perugia 2-1
Spezia-Pescara 1-3
Venezia-Hellas Verona 1-1
- B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 23 ottobre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
SERIE BKT
Gare del 19-20-21-22 ottobre 2018 – Ottava giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
Gara Soc. BENEVENTO – Soc. LIVORNO
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 13.05 odierne) in merito alla condotta del calciatore Luca Mazzoni (Soc. Livorno) consistente nell’aver pronunciato espressioni blasfeme al termine della gara;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;
considerato che le immagini televisive, dalla lettura del labiale, non consentono di raggiungere un sufficiente grado di certezza in ordine all’uso di un’espressione blasfema da parte del calciatore Mazzoni;
P.Q.M.
delibera di non sanzionare il calciatore Luca Mazzoni (Soc. Livorno) in ordine alla segnalazione del Procuratore federale.
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a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’ottava giornata andata sostenitori delle Società Ascoli, Lecce, Palermo, Perugia, Salernitana, Spezia e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi bengala; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. BENEVENTO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle sistematicamente rallentato, nel corso del secondo tempo, la regolare ripresa del giuoco.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. COSENZA per avere, al 1° del primo tempo, acceso nel proprio settore alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00
GYOMBER Norbert (Perugia): per avere, al 36° del secondo tempo, rivolto all’Arbitro espressioni ingiuriose e, per avere inoltre, al termine della gara, assunto nei confronti del medesimo un atteggiamento irriguardoso.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DELLA ROCCA Francesco (Padova): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BIANCO Raffaele (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
JAJALO Mato (Palermo)
VASCONCELOS FERREIRA Gabriel (Perugia)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
COLOMBATTO Santiago (Hellas Verona)
DERMAKU Kastriot (Cosenza)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
CAPELLI Daniele (Padova)
CASTIGLIA Luca (Salernitana)
DIAMANTI Alessandro (Livorno)
GIANI Nicolas (Spezia)
KRAGL Oliver (Foggia)
LA MANTIA Andrea (Lecce)
LAVERONE Lorenzo (Ascoli)
MIGLIORINI Marco (Salernitana)
NDOJ Emanuele (Brescia)
SIEGA Nicholas (Cittadella)
47/114
SECONDA SANZIONE
BUSELLATO Massimiliano (Foggia)
LOIACONO Giuseppe (Foggia)
MAZZOTTA Antonio (Palermo)
PASCIUTI Lorenzo (Carpi)
SABBIONE Alessio (Carpi)
SUAGHER Emanuele (Carpi)
TELLO MUNOZ Andres Felipe (Benevento)
TONALI Sandro (Brescia)
TORREGROSSA Ernesto (Brescia)
TROIANO Michele (Ascoli)
PRIMA SANZIONE
BUONGIORNO Alessandro (Carpi)
CAMPAGNARO Hugo Armando (Pescara)
CORSI Angelo (Cosenza)
GIANNETTI Niccolo (Livorno)
JELENIC Enej (Carpi)
MARRAS Manuel (Pescara)
MARRONE Luca (Hellas Verona)
MICAI Alessandro (Salernitana)
MOLINA Salvatore (Crotone)
MUSTACCHIO Mattia (Perugia)
NESTOROVSKI Ilija (Palermo)
PADELLA Emanuele (Ascoli)
PROIA Federico (Cittadella)
RAGUSA Antonino (Hellas Verona)
RAICEVIC Filip (Livorno)
SEGRE Jacopo (Venezia)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
CAVION Michele (Ascoli)
FINOTTO Mattia (Cittadella)
IMPROTA Riccardo (Benevento)
SABELLI Stefano (Brescia)
PRIMA SANZIONE
BERETTA Giacomo (Ascoli)
BRIGNOLI Alberto (Palermo)
MANCUSO Leonardo (Pescara)
MAZZONI Luca (Livorno)
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
RUSSO Salvatore (Foggia): per avere, al 23° del secondo tempo, contestato platealmente l’operato arbitrale.
AMMONIZIONE
MILANI Andrea (Ascoli): per avere, al 36° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
- d) DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2018
SERVI Alessandro (Venezia): per avere, al 18° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale afferrando per un braccio un Assistente strattonandolo; per avere, al termine della gara, entrato nello spogliatoio dell’Arbitro, per espletare le formalità di fine gara, rivolto al medesimo espressioni ingiuriose.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 OTTOBRE 2018 ED AMMENDA DI € 5.000,00
CALIUMI Claudio (Carpi): per avere, al 47° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale e, per aver inoltre, al termine della gara, proferito espressione blasfema ed assunto un atteggiamento irriguardoso nei confronti del Direttore di gara.
Il Giudice Sportivo: avv. Emilio Battaglia
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Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
PUBBLICATO IN MILANO IL 23 OTTOBRE 2018
IL PRESIDENTE
avv. Mauro Balata
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