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Serie B. 41^ giornata. Giudice sportivo. Un turno di squalifica per Del Prete

Scritto da il 17/05/2016

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A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

 

1) SERIE B CONTE.IT                                                                                   

 

Gare del 13-14-15 maggio 2016 – Ventesima giornata ritorno                                                                               

 

Ascoli Picchio-Livorno 1-3

Brescia-Bari 2-3

Cagliari-Salernitana 3-0

Cesena-Novara 1-0

Como-Spezia 4-0

Latina-Vicenza 2-1

Modena-Pescara 2-5

Perugia-Pro Vercelli 1-2

Trapani-Crotone 3-0

Virtus Entella-Avellino 4-0

Virtus Lanciano-Ternana 1-1

 

  1. B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

 

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 17 maggio 2016, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

 

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

 

PUBBLICATO IN MILANO IL 17 MAGGIO 2016

Il Presidente

                              Andrea Abodi

 

 

 

 

 

 

1) SERIE B CONTE.IT                                                                                    

 

Gare del 13-14-15 maggio 2016 – Ventesima giornata ritorno                                                                               

 

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

 

Gara Soc. MODENA – Soc. PESCARA

 

Il Giudice Sportivo,

 

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35 1.3) CGS (mail delle ore 12.02 del 14 marzo 2016) circa la condotta tenuta al 17° del secondo tempo dal calciatore Gianluca Lapadula (Soc. Pescara), consistente nell’aver segnato una rete con la mano;

 

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

 

le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, in occasione dell’esecuzione di un calcio di punizione, eseguito nei limiti dell’area di rigore modenese, il calciatore Lapadula, a brevissima distanza dalla linea di porta avversaria, veniva duramente contrastato nel piazzamento dal difensore modenese che, anche con l’aiuto del braccio sinistro, lo costringeva ad arretrare di un paio di metri. Il calciatore pescarese afferrava il palo della porta onde evitare di cadere e, in tale frangente, il pallone, al termine della traiettoria, lo colpiva nella zona toracica e presumibilmente (le immagini disponibili non consentono un giudizio certo) sul braccio, finendo al di là della linea di porta. L’Arbitro convalidava la segnatura.

Ritiene questo Giudice che le immagini televisive acquisite non consentano di esprimere un giudizio certo, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, in merito all’eventuale condotta antisportiva  del calciatore Lapadula, e, in particolare,  in merito all’effettiva deviazione della traiettoria del pallone determinata dal movimento del braccio del calciatore pescarese né, ancor più, dalla intenzionalità di tale gesto, comunque riferibile all’innaturale movimento all’indietro.

 

P.Q.M.

 

delibera di non adottare alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti del calciatore Gianluca Lapadula (Soc. Pescara) con riferimento all’ipotizzato comportamento gravemente antisportivo (art. 35 comma 1.3 punto 4 CGS)  segnalato dal Procuratore federale.

 

 

107/381

 

 

 

 

  1. a) SOCIETA’

 

Il Giudice sportivo,

 

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della ventesima giornata ritorno sostenitori delle Società Cagliari, Cesena e Perugia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

 

* * * * * * * * *

 

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ASCOLI PICCHIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto all’Arbitro cori ingiuriosi; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato all’indirizzo del Direttore di gara numerosi oggetti (accendini,monetine ecc.) costringendolo ad abbandonare il recinto di giuoco sotto scorta delle Forze dell’ordine.

 

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato all’indirizzo dell’Arbitro una bottiglietta in plastica semipiena d’acqua.

 

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. PRO VERCELLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa due minuti.

 

  1. b) CALCIATORI

 

CALCIATORI ESPULSI

 

SQUALIFICA PER CINQUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

 

GIORGI Luigi (Ascoli Picchio): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 40° del primo tempo, all’atto dell’espulsione, in segno di dissenso, colpito con uno schiaffo la mano dell’Arbitro.

 

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

 

GONZALEZ HERNANDEZ Alejandro (Ternana): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Ottava sanzione); per avere, al 37° del secondo tempo, all’atto dell’ammonizione, rivolto agli Ufficiali di gara espressione ingiuriosa.

 

107/382

 

 

PEREZ Leonardo (Ascoli Picchio): per avere, al 40° del secondo tempo, rivolto all’Arbitro espressioni ingiuriose.

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

 

ADEJO Daniel (Vicenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

 

BERNARDINI Alessandro (Salernitana): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

 

DEL PRETE Lorenzo (Perugia): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

 

DELL’ ORCO Cristian (Novara): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

 

KUPISZ Tomasz Mateusz (Brescia): per avere, al 36° del primo tempo, rivolto all’Arbitro espressione ingiuriosa.

 

MARZORATTI Lino (Modena): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

 

PAGHERA Fabrizio (Avellino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

 

CALCIATORI NON ESPULSI

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

 

ADDAE Bright (Ascoli Picchio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

 

BARBERIS Andrea (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

 

BENALI Ahmad (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

 

BIAGIANTI Marco (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

 

 

 

107/383

 

 

 

JAKIMOVSKI Nikola (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

 

LANZAFAME Davide (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

 

LIGI Alessandro (Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

 

VITA Alessio (Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

 

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

 

AMMONIZIONE

 

OTTAVA SANZIONE

 

STANCO Francesco (Modena)

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

 

BALASA MIHAI Mihai Alexandru (Crotone)

 

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

 

AMMONIZIONE

 

SEDICESIMA SANZIONE

 

OLIVERA DA ROSA Ruben Ariel (Latina)

 

TREDICESIMA SANZIONE

 

SCOZZARELLA Matteo (Trapani)

 

DODICESIMA SANZIONE

 

MORO Davide (Salernitana)

 

UNDICESIMA SANZIONE

 

CECCHERINI Federico (Livorno)

 

107/384

 

 

 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

 

CALAIO’ Emanuele (Spezia)

NARDINI Riccardo (Modena)

ZITO Antonio (Salernitana)

 

OTTAVA SANZIONE

 

LANCINI Edoardo (Brescia)

MARCHI Ettore (Pro Vercelli)

MURRU Nicola (Cagliari)

 

SETTIMA SANZIONE

 

FERRARI Gianmarco (Crotone)

 

SESTA SANZIONE

 

ANTONINI Luca (Livorno)

CASASOLA Tiago Matias (Como)

CIANO Camillo (Cesena)

DE LUCA Giuseppe (Bari)

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

 

BARELLA Nicolo (Como)

PAGLIARULO Luca (Trapani)

 

TERZA SANZIONE

 

BANDINELLI Filippo (Latina)

LANNI Ivan (Ascoli Picchio)

PALAZZI Andrea (Livorno)

SBRISSA Giovanni (Vicenza)

 

SECONDA SANZIONE

 

SABBIONE Alessio (Crotone)

 

 

 

107/385

 

 

 

PRIMA SANZIONE

 

GOZZI Simone (Modena)

MARCHIONNI Lorenzo (Modena)

NALINI Andrea (Salernitana)

PAPONI Daniele (Latina)

SAID Carte (Brescia)

 

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

 

DONKOR Isaac (Bari)

 

AMMONIZIONE

 

OTTAVA SANZIONE

 

PISACANE Fabio (Cagliari)

ROSSI Andrea (Salernitana)

 

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SETTIMA SANZIONE)

 

PESTRIN Manolo (Salernitana): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

 

SESTA SANZIONE

 

CARACCIOLO Andrea (Brescia)

CARACCIOLO Antonio (Brescia)

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

 

BOAKYE YIADOM Richmond (Latina)

GIANNETTI Niccolo (Cagliari)

GOMIS Alfred (Cesena)

PICCOLO Antonio (Spezia)

 

PRIMA SANZIONE

 

RICCI Matteo (Livorno)


 

 

 

 

 

  1. c) ALLENATORI

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

 

BIZZARRI Marco (Modena): per essere, al 20° del secondo tempo, a giuoco fermo, entrato sul terreno di giuoco allontanando il pallone.

 

AMMONIZIONE

 

MATARANGOLO Donatello (Ternana): per essere, entrato sul terreno di giuoco per festeggiare la segnatura di una rete.

 

  1. d) DIRIGENTI

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

 

AVALLONE Salvatore (Salernitana): per avere, al 17° del secondo tempo, contestato platealmente l’operato arbitrale.

 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 10 GIUGNO 2016

 

MAIETTA Pasquale (Latina): per avere, al termine della gara, rincorso un proprio calciatore e, dopo averlo raggiunto, assumendo un atteggiamento intimidatorio, lo strattonava spingendolo ripetutamente con forza.

 

 

 

 

 

Il Giudice Sportivo

avv. Emilio Battaglia

 

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