TifoGrifo.com: Web Radio Tv Perugia, calcio, sport, sito, giornale,news

Serie B. 40^ giornata. Giudice Sportivo. Un turno di squalifica a Comotto e Goldaniga.

Scritto da il 11/05/2015

Giudice-Sportivo01

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 105 DELL’ 11 maggio 2015

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali
decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE B

Gare dell’8-9-10 maggio 2015 – Diciannovesima giornata ritorno

Bologna-Avellino 1-1
Brescia-Catania 4-2
Carpi-Virtus Lanciano 0-0
Cittadella-Frosinone 1-1
Crotone-Varese 1-0
Latina-Bari 2-0
Livorno-Virtus Entella 2-1
Pescara-Perugia 2-2
Spezia-Vicenza 0-0
Ternana-Pro Vercelli 0-1
Trapani-Modena 3-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell’11 maggio 2015, ha assunto le decisioni
qui di seguito riportate.

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato
saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO L’11 MAGGIO 2015

Il Presidente

Andrea Abodi

1) SERIE B

Gare dell’8-9-10 maggio 2015 – Diciannovesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,
con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di
gara:

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata ritorno
sostenitori delle Società Avellino, Bologna, Latina, Perugia, Pescara, Spezia e Vicenza hanno,
in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo
ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi,
fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. LATINA a titolo di responsabilità oggettiva per avere i
raccattapalle, nel corso del primo tempo, sistematicamente in più occasioni, ritardato la ripresa
del giuoco.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
rivoltoad un Assistente cori insultanti.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. PRO VERCELLI a titolo di responsabilità oggettiva per
avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa tre minuti.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. SPEZIA a titolo di responsabilità oggettiva per avere
ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa sei minuti.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. VICENZA a titolo di responsabilità oggettiva per avere
ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa sei minuti.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

DUGANDZIC Marko (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario
(Seconda sanzione); per avere, al 7° del secondo tempo, all’atto dell’ammonizione, spinto
all’altezza della spalla il Direttore di gara.

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

CECCARELLI Luca (Bologna): per avere, al 43° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito
un avversario con uno schiaffo al volto.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

CERVO DE LUCA Cesar Vinicio (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti
di un avversario (Nona sanzione); per avere, al 27° del secondo tempo, rivolto all’Arbitro
un’espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BLASI Manuele (Varese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario.

COMOTTO Gianluca (Perugia): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in
possesso di una chiara occasione da rete.

GOLDANIGA Edoardo (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario
(Undicesima sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di
una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ALHASSAN Masahudu (Latina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).

BRUGMAN DUARTE Gaston (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CALDERONI Marco (Bari): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato
(Quarta sanzione).

CARACCIOLO Antonio (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Dodicesima sanzione).

MIGUEL DA SILVA Anderson (Spezia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già
diffidato (Quarta sanzione).

MINALA Joseph Marie (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).

ODUAMADI Nnamdi (Latina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).

PASCIUTI Lorenzo (Carpi): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Dodicesima sanzione).

SGRIGNA Alessandro (Cittadella): per comportamento non regolamentare in campo; già
diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)

CALAPAI Luca (Modena)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00 (NONA SANZIONE)

GOZZI Simone (Modena): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

BUCHEL Marcel (Bologna)

SESTA SANZIONE

GAVAZZI Davide (Ternana)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ( SANZIONE)

DA SILVA FRANCELIN Matuzalem (Bologna)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)

BLANCHARD Leonardo (Frosinone)

CIOFANI Matteo (Frosinone)

DI GENNARO Davide (Vicenza)

RIGONI Nicola (Cittadella)

RINAUDO Fabian Andres (Catania)

AMMONIZIONE

DECIMA SANZIONE

ROSSI Andrea (Pescara)

NONA SANZIONE

AQUILANTI Antonio (Virtus Lanciano)

COSENZA Francesco (Pro Vercelli)

DOKOVIC Damjan (Livorno)

MORETTI Federico (Vicenza)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

BRIGHENTI Nicolo (Vicenza)

SESTA SANZIONE

COMI Gianmario (Avellino)

D’ANGELO Angelo (Avellino)

DA SILVA MOREIRA Maicon (Livorno)

DATKOVIC Niko (Spezia)

DEZI Jacopo (Crotone)

VIOLA Benito Nicolas (Ternana)

ZAMPANO Francesco (Pescara)

QUINTA SANZIONE

ALVES DE LIMA Raphael (Catania)

BJARNASON Birkir (Pescara)

MASINA Adam (Bologna)

MILOS Mato (Spezia)

PELLIZZER Michele (Cittadella)

RIZZATO Simone (Trapani)

SCAGLIA Massimiliano (Pro Vercelli)

SCOZZARELLA Matteo (Trapani)

105/416

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BELLOMO Nicola (Bari)

ELY Rodrigo (Avellino)

FERRARI Alex (Bologna)

FORTE Luca (Varese)

KUPISZ Tomasz Mateusz (Cittadella)

MOKULU TEMBE Benjamin (Avellino)

PADOVAN Stefano (Crotone)

TROIANO Michele (Virtus Entella)

SECONDA SANZIONE

BARBERIS Andrea (Varese)

GALABINOV Andrey Asenov (Livorno)

KRSTICIC Nenad (Bologna)

LANZAFAME Davide (Perugia)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

ZITO Antonio (Avellino)

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

MANFRIN Gianni (Modena)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUINTA SANZIONE)

FALCO Filippo (Trapani): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in
area di rigore avversaria.

105/417

QUINTA SANZIONE

JELENIC Enej (Livorno)

ZAMPA Enrico (Trapani)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CERAVOLO Giovanni (Ternana)

RUSSO Danilo (Pro Vercelli)

ZAPPINO Massimo (Frosinone)

PRIMA SANZIONE

TALAMO Nicola (Latina)

VIGORITO Mauro (Vicenza)

c) ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

BIATO Enzo (Catania): per avere, al 20° del primo tempo, contestato platealmente una
decisione arbitrale.

CAMPLONE Andrea (Perugia): per avere, al 41° del secondo tempo, contestato platealmente
una decisione arbitrale uscendo dall’area tecnica.

RUBECA Simone (Perugia): per avere, al 41° del secondo tempo, contestato platealmente una
decisione arbitrale uscendo dall’area tecnica.

Il Giudice Sportivo

avv. Emilio Battaglia

Scritto da
il 11/05/2015.
Registrato sotto PERUGIA CALCIO, Primo Piano.

Multimedia

passionebiancorossa

Tifogrifo - Quotidiano ed Emittente Radio-Televisiva Web - Autorizzazione 33/2002 Registro dei Periodici del Tribunale di Perugia 24/9/2002 - Iscrizione Registro Operatori Comunicazione N° 21374 - Partita IVA: 03125390546 - Iscritta al registro delle imprese di Perugia C.C.I.A.A. Nr. Rea PG 273151 – © Tutti i diritti sono riservati - Studio grafico: EffePi Soluzioni Grafiche - Provider: Aruba Spa