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Serie B. 4^ giornata. Giudice sportivo. Ammenda di 1000 euro al Perugia

Scritto da il 23/09/2015

Giudice-Sportivo01

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
COMUNICATO UFFICIALE N. 22 DEL 23 settembre 2015

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali
decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE B ConTe.it

Gare del 21-22 settembre 2015 – Quarta giornata andata

Avellino-Novara 0-0
Brescia-Pro Vercelli 2-0
Cesena-Modena 2-0
Como-Trapani 0-0
Crotone-Bari 4-1
Latina-Ascoli Picchio 1-0
Pescara-Salernitana 1-1
Spezia-Perugia 1-0
Ternana-Livorno 2-3
Virtus Entella-Cagliari 1-3
Virtus Lanciano-Vicenza 0-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 23 settembre 2015, ha assunto le decisioni
qui di seguito riportate.

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato
saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 23 SETTEMBRE 2015
Il Presidente
Andrea Abodi

1) SERIE B ConTe.it

Gare del 21-22 settembre 2015 – Quarta giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,
con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di
gara:

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata andata sostenitori
delle Società Avellino, Crotone e Pescara hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12
comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore
materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato
numerose bottiglie piene d’acqua nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria;
sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la
Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. CROTONE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
lanciato numerose bottiglie piene d’acqua nel settore occupato dai sostenitori della squadra
avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS,
per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di
vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, nel corso del gara,
lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 14 in relazione
all’art.13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze
dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. LATINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
accesso due fumogeni ed un petardo nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1
lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini
preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. PERUGIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
accesso due fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e)
CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di
vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
accesso due fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e)
CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di
vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. VIRTUS LANCIANO per avere suoi sostenitori, nel corso
della gara, accesso tre fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett.
b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi
e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

CONTINI Matteo (Bari): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso
di una chiara occasione da rete; per avere, all’atto del provvedimento di espulsione, proferito
espressioni blasfeme.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SCHIAVI Raffaele (Salernitana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.

VOLPE Gennaro (Virtus Entella): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare
in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

DEL GROSSO Cristiano (Bari)
PORCARI Filippo (Bari)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
CASSETTI Marco (Como)
COPPOLA Manuel (Ternana)
JAKIMOVSKI Nikola (Como)
SALIFU Amidu (Perugia)

SECONDA SANZIONE

ALTOBELLI Daniele (Ascoli Picchio)
CASTIGLIA Luca (Pro Vercelli)
CIONEK THIAGO Rangel (Modena)
FARAGO Pancrazio Paolo (Novara)
FARIAS DA SILVA Diego (Cagliari)
MODESTO Francesco (Crotone)
MORO Davide (Salernitana)
OLIVERA DA ROSA Ruben Ariel (Latina)
SCOGNAMIGLIO Gennaro (Trapani)
SCOZZARELLA Matteo (Trapani)

PRIMA SANZIONE

AMENTA Federico (Virtus Lanciano)
AVENATTI DOBILAVIC Felipe Nicolas (Ternana)
BARILLA’ Antonino (Trapani)
BELLI Francesco (Virtus Entella)
CANINI Michele (Ascoli Picchio)
CAPUTO Francesco (Virtus Entella)
CARACCIOLO Antonio (Brescia)
DEL PRETE Lorenzo (Perugia)
DESSENA Daniele (Cagliari)
DI CECCO Domenico (Virtus Lanciano)
DI FRANCESCO Federico (Virtus Lanciano)
FAZZI Nicolo (Virtus Entella)
GERMANO Umberto (Pro Vercelli)
LAVERONE Lorenzo (Vicenza)
MANCONI Jacopo (Novara)
MANDRAGORA Rolando (Pescara)
MANIERO Riccardo (Bari)
MEMUSHAJ Ledian (Pescara)
PISACANE Fabio (Cagliari)
ROMIZI Marco Augusto (Bari)
ROSSI Andrea (Salernitana)
SALZANO Aniello (Crotone)
SENSI Stefano (Cesena)
TROIANIELLO Gennaro (Salernitana)
VITALE Luigi (Ternana)
ZITO Antonio (Avellino)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
BUZZEGOLI Daniele (Novara)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)
VAJUSHI Armando (Livorno): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento
falloso in area di rigore avversaria.

PRIMA SANZIONE

ARAMU Mattia (Livorno)
ARDEMAGNI Matteo (Perugia)
GOMIS Alfred (Cesena)
TOUNKARA Mamadou (Crotone)

c) ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

MARINO Pasquale (Vicenza): per avere, al 41° del secondo tempo, contestato platealmente una
decisione arbitrale.

SORBELLO Daniele (Virtus Entella): per avere, al 25° del secondo tempo, alzandosi dalla
panchina aggiuntiva, contestato platealmente l’operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto
Ufficiale.

d) DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

AVALLONE Salvatore (Salernitana): per avere, al termine del primo tempo, mentre rientrava
negli spogliatoi, contestato platealmente una decisione arbitrale.

Il Giudice Sportivo
avv. Emilio Battaglia

Scritto da
il 23/09/2015.
Registrato sotto PERUGIA CALCIO, Primo Piano.

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