Serie B. 23^ giornata. Giudice Sportivo
Scritto da Redazione il 27/01/2015LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
COMUNICATO UFFICIALE N. 65 DEL 27 gennaio 2015
A) RISULTATI DI GARE
Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali
decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:
1) SERIE B
Gare del 23-24-25 gennaio 2015 – Seconda giornata ritorno
Avellino-Cittadella 1-2
Catania-Pro Vercelli 4-0
Crotone-Latina 2-1
Frosinone-Spezia 1-1
Livorno-Brescia 4-2
Modena-Virtus Lanciano 1-1
Perugia-Bari 1-1
Pescara-Ternana 1-2
Varese-Carpi 0-1
Vicenza-Trapani 3-0
Virtus Entella-Bologna 1-2
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 27 gennaio 2015, ha assunto le decisioni
qui di seguito riportate.
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato
saranno addebitati sul conto campionato delle società.
PUBBLICATO IN MILANO IL 27 GENNAIO 2015
Il Presidente
Andrea Abodi
1) SERIE B
Gare del 23-24-25 gennaio 2015 – Seconda giornata ritorno
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,
con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di
gara:
a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata ritorno sostenitori
delle Società Avellino, Bologna, Brescia, Livorno, Perugia e Pescara hanno, in violazione
della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato
esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e
bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel
proprio settore, fatto esplodere un petardo e acceso numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art.
13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze
dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE
NADAREVIC Enis (Trapani): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Sesta
sanzione); per avere, al 13° del secondo tempo, all’atto dell’ammonizione, rivolto all’Arbitro
un’espressione ingiuriosa.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DE ALMEIDA Angelo Mariano (Latina): doppia ammonizione per comportamento scorretto
nei confronti di un avversario.
RADA IONUT Alin (Bari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di
un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AVENATTI DOBILAVIC Felipe Nicolas (Ternana): per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
BANI Mattia (Pro Vercelli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Ottava sanzione).
BROSCO Riccardo (Latina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Ottava sanzione).
CARACCIOLO Andrea (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
GERARDI Federico (Cittadella): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato
(Ottava sanzione).
KONE Moussa (Avellino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Ottava sanzione).
LOLLO Lorenzo (Carpi): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Ottava sanzione).
REA Angelo (Varese): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Ottava
sanzione).
RIGONI Nicola (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Ottava sanzione).
RUSSO Michele (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
SCHIAVON Eros (Avellino)
SECONDA SANZIONE
AYRES Fabio (Perugia)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
NONA SANZIONE
BREZOVEC Josip (Spezia)
DA SILVA FRANCELIN Matuzalem (Bologna)
GOLDANIGA Edoardo (Perugia)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
MECCARIELLO Biagio (Ternana)
RAMOS BORGES Emerson (Livorno)
STRUNA Aljaz (Carpi)
SESTA SANZIONE
BORGHESE Martino (Varese)
CASTIGLIA Luca (Pro Vercelli)
GIACOMAZZI Guillermo Gonza (Perugia)
NIZZETTO Luca (Modena)
SODDIMO Danilo (Frosinone)
SUAGHER Emanuele (Carpi)
QUINTA SANZIONE
DEFENDI Marino (Bari)
GAGLIOLO Riccardo (Carpi)
MANFRIN Gianni (Modena)
SCHIAVI Raffaele (Catania)
ZUPARIC Dario (Pescara)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
BELLI Francesco (Virtus Entella)
DAI Antonino (Trapani)
MAZZONI Luca (Livorno)
PEREIRA NETO DE SOUSA Leonidas (Varese)
SCHIATTARELLA Pasquale (Bari)
SECONDA SANZIONE
CIANO Camillo (Crotone)
DI ROBERTO Nunzio (Pro Vercelli)
EMMANUELLO Simone (Pro Vercelli)
MANCOSU Matteo (Trapani)
MASINA Adam (Bologna)
MATUTE Kelvin (Crotone)
SALAMON Bartosz (Pescara)
VISCONTI Pietro (Avellino)
PRIMA SANZIONE
AGAZZI Davide (Virtus Lanciano)
STANCO Francesco (Cittadella)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
GUCHER Robert (Frosinone)
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
MANIERO Riccardo (Catania)
SECONDA SANZIONE
BERETTA Giacomo (Pro Vercelli)
GIANNETTI Niccolo (Spezia)
PRIMA SANZIONE
FEDATO Francesco (Modena)
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE
LOSETO Giovanni (Bari): per essersi, al 10° del secondo tempo, alzato dalla panchina
aggiuntiva per dare disposizioni tecniche.
d) DIRIGENTI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
IMBORGIA Antonino (Varese): per avere, al 20° del secondo tempo, contestato platealmente
una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa; infrazione
rilevata dal Quarto Ufficiale.
Il Giudice Sportivo
avv. Emilio Battaglia