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Serie B. 17^giornata. Giudice sportivo. Ammenda di 5000 € al Perugia. Un turno di squlifica per Bandinelli

Scritto da il 05/12/2017

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE B ConTe.it

Gare del 2-3-4 dicembre 2017 – Diciassettesima giornata andata

Avellino-Carpi 1-1
Brescia-Salernitana 2-0
Cremonese-Spezia 1-0
Foggia-Cittadella 1-3
Frosinone-Cesena 3-3
Novara-Empoli 1-1
Palermo-Venezia 0-0
Parma-Pro Vercelli 3-0
Perugia-Ascoli 1-0
Pescara-Ternana Unicusano 3-3
Virtus Entella-Bari 3-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 5 dicembre 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

” ” ” N. 29

SERIE B ConTe.it

Gare del 2-3-4 dicembre 2017 – Diciassettesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

76/189

Gara Soc. FOGGIA – Soc. CITTADELLA

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (fax delle ore 11.27 del 4 dicembre 2017) ex art. 35, 1.3, CGS circa la condotta tenuta al 9° del secondo tempo dal calciatore Luca Martinelli (Soc. Foggia) nei confronti del calciatore Christian Kouame (Soc. Cittadella);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

nella circostanza segnalata, il calciatore rosso-nero proteggeva a braccia larghe il pallone in prossimità della linea laterale dall’arrivo del calciatore granata. A seguito del contrasto quest’ultimo cadeva a terra.

Interpellato l’Arbitro, su richiesta di questo Ufficio, lo stesso dichiarava (con mail delle ore 12.28 del 4 dicembre 2017): “in merito alla Vostra richiesta telefonica descrivo la situazione in oggetto.
Al minuto 9 e 33 secondi del secondo tempo vedo il giocatore del Cittadella numero 11 Sig. Kouame Christian cadere a terra a seguito di uno scontro di gioco con il giocatore del Foggia numero 14 Sig. Martinelli Luca. Dalla mia posizione ho ritenuto tale scontro non falloso.”

Pertanto il comportamento di Martinelli è stato “visto” dall’Arbitro e giudicato con una valutazione insindacabile nel merito da questo Giudice.

P.Q.M.

delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui alla premessa, essendo carente ogni condizione di ammissibilità.

**********

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata andata sostenitori delle Società Ascoli, Avellino, Brescia, Frosinone, Parma, Perugia e Pescara hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

76/190

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciato tre fumogeni sul terreno di giuoco uno dei quali in direzione di un Assistente; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. PERUGIA per avere, all’11° del primo tempo, lanciato tre fumogeni sul terreno di giuoco che causavano la sospensione della gara per circa un minuto; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso un petardo e numerosi fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. AVELLINO per avere suoi sostenitori, durante la gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, acceso un fumogeno nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

DOMIZZI Maurizio (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione); per avere, al 34° del secondo tempo, all’atto della notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto all’Arbitro, con plateale gestualità, un’espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

KUPISZ Tomasz Mateusz (Cesena): per avere, al 33° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una gomitata al volto un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CACIA Daniele (Cesena): per avere, al 32° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato una decisione arbitrale assumendo un atteggiamento irrispettoso nei confronti di un Assistente.

76/191
KONATE Dramane (Pro Vercelli): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

MICAI Alessandro (Bari): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

PERROTTA Marco (Pescara): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

SIGNORINI Andrea (Ternana Unicusano): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BANDINELLI Filippo (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BENTIVOGLIO Simone (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

JAJALO Mato (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MURAWSKI Radoslaw Pawel (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

COLOMBATTO Santiago (Perugia)
MAMMARELLA Carlo (Pro Vercelli)
VIVES Giuseppe (Pro Vercelli)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

LAVERONE Lorenzo (Avellino)

TERZA SANZIONE

BASHA Migjen (Bari)
CARRARO Marco (Pescara)
CASARINI Federico (Novara)
GASPARETTO Daniele (Ternana Unicusano)
LARIBI Karim (Cesena)
NGAWA Pierre Yves R M (Avellino)
ORLANDI Andrea (Novara)
PERTICONE Romano (Cesena)
PETRICCIONE Jacopo (Bari)

76/192

POLI Fabrizio (Carpi)
PUCINO Raffaele (Salernitana)
VALZANIA Luca (Pescara)

SECONDA SANZIONE

BOLZONI Francesco (Spezia)
BROSCO Riccardo (Carpi)
BRUNO Luca (Pro Vercelli)
CANINI Michele (Cremonese)
CASTIGLIA Luca (Pro Vercelli)
LUCARELLI Alessandro (Parma)
ROMAGNOLI Simone (Empoli)
SANTINI Claudio (Ascoli)
TISCIONE Filippo (Ternana Unicusano)
VARNIER Marco (Cittadella)

PRIMA SANZIONE

CIOFANI Daniel (Frosinone)
DAWIDOWICZ Pawel Marek (Palermo)
DE SANTIS Ivan Francesco (Ascoli)
DONKOR Isaac (Cesena)
FALASCO Nicola (Avellino)
GRANOCHE Louro Pablo (Spezia)
JAKUPOVIC Arnel (Empoli)
RUSSO Adriano (Frosinone)
TORREGROSSA Ernesto (Brescia)
TREMOLADA Luca (Ternana Unicusano)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SETTIMA SANZIONE

GERBO Alberto (Foggia)

TERZA SANZIONE

LITTERI Gianluca (Cittadella)
MACHIN DICOMBO Jose (Brescia)
TROIANO Michele (Virtus Entella)

c) ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

CORAGGIO Emilio (Ternana Unicusano): per avere, al 45° del secondo tempo, al fine di ritardare la ripresa del giuoco, lanciato un pallone sul terreno di giuoco.

76/193

d) DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 12 DICEMBRE 2017

FOSCHI Rino (Cesena): per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, contestato l’operato arbitrale proferendo espressioni blasfeme; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

Il Giudice Sportivo: avv. Emilio Battaglia

” ” ”

_________________________________________

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 5 DICEMBRE 2017

IL PRESIDENTE
avv. Mauro Balata

76/194

Scritto da
il 05/12/2017.
Registrato sotto PERUGIA CALCIO, Primo Piano.

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