Serie B. 13^ giornata. Giudice sportivo. Un turno di squalifica per Falasco
Scritto da Redazione il 27/11/2018COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 27 novembre 2017
A) RISULTATI DI GARE
Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali
decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:
SERIE BKT
Gare del 23-24-25-26 novembre 2018 – Tredicesima giornata andata
Benevento-Perugia 2-1
Crotone-Cosenza 0-1
Hellas Verona-Palermo 1-1
Lecce-Cremonese 2-0
Livorno-Cittadella 0-0
Padova-Carpi 0-1
Pescara-Ascoli 1-1
Spezia-Foggia 0-0
Venezia-Brescia 2-1
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 27 novembre 2018, ha assunto le decisioni
qui di seguito riportate:
” ” ” N. 66
SERIE BKT
Gare del 23-24-25-26 novembre 2018 – Tredicesima giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,
con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di
gara:
Gara Soc. VENEZIA – Soc. BRESCIA
Il Giudice Sportivo,
premesso che al 22° del primo tempo il calciatore Falzerano Marcello (Soc. Venezia) veniva
espulso “avendo dopo aver commesso un fallo di gioco pestato in modo violento l’avversario
affondando i tacchetti nella zona dell’adduttore quasi all’altezza dei genitali”;
visto che la Soc. Venezia, in persona dell’Amministratore Delegato, ha fatto pervenire a questo
Ufficio, alle ore 12.37 del 26 novembre 2018, rituale e tempestiva richiesta ex art. 35 comma 1.3
CGS allegando filmati diretti a documentare l’estraneità del Falzerano al fatto di condotta
violenta sanzionato dall’Arbitro, sostenendo che l’espulsione diretta del calciatore Falzerano
sarebbe stata determinata dalla evidente simulazione del calciatore Sandro Tonali;
ritenuta la ritualità dell’istanza ai sensi dell’art.35, comma 1.3, nonché la piena garanzia tecnica
e documentale delle allegate riprese televisive;
considerato che, tuttavia, tali immagini non documentano in maniera inequivocabile che, nella
circostanza in causa, né il calciatore Tonali abbia posto in essere una condotta evidentemente
simulatoria tale da determinare l’espulsione dell’avversario, né che il calciatore Falzerano non
abbia posto in essere la condotta violenta nei confronti dell’avversario, per come refertato
dall’Arbitro;
P.Q.M.
respinge l’istanza ex art. 35 comma 1.3 CGS presentata della Soc. Venezia.
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a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata andata
sostenitori delle Società Benevento, Lecce, Livorno e Palermo hanno, in violazione della
normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato
esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e
bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
lanciato nel recinto di giuoco numerosi petardi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione
all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze
dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo,
lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione
all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze
dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 5° del secondo tempo,
lanciato nel recinto di giuoco un bengala; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13,
comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini
preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
FALZERANO Marcello (Venezia): per avere, al 22° del primo tempo, calpestato violentemente
con i tacchetti la coscia di un calciatore avversario.
FINOTTO Mattia (Cittadella): per avere, al 39° del secondo tempo, con il pallone non a
distanza di giuoco, colpito con una violenta manata la schiena di un calciatore della squadra
avversaria.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
CAPELLO Alessandro (Padova): per avere, al 44° del secondo tempo, rivolto all’Arbitro
un’espressione irriguardosa.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AGNELLI Cristian Antonio (Foggia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
D’ELIA Salvatore (Ascoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di
un avversario.
FALASCO Nicola (Perugia): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
MANIERO Riccardo (Cosenza): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali
di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
MARTELLA Bruno (Crotone): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
SABBIONE Alessio (Carpi): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
LEE Seungwod (Hellas Verona)
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00 (PRIMA SANZIONE)
VIOLA Benito Nicolas (Benevento): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
BELLUSCI Giuseppe (Palermo)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
BALZANO Antonio (Pescara)
BANDINELLI Filippo (Benevento)
DEL GROSSO Cristiano (Pescara)
SETTEMBRINI Andrea (Cittadella)
TERZA SANZIONE
ARDEMAGNI Matteo (Ascoli)
BENTIVOGLIO Simone (Venezia)
BRUGMAN DUARTE Gaston (Pescara)
GRAVILLON Andreaw Rayan (Pescara)
GYOMBER Norbert (Perugia)
IORI Manuel (Cittadella)
MARTINELLI Luca (Foggia)
MAZZOCCO Davide (Padova)
MBAYE Maodomalick (Carpi)
RANIERI Luca (Foggia)
VAISANEN Sauli Aapo (Crotone)
VIDO Luca (Perugia)
SECONDA SANZIONE
BAEZ STABILE Jaime (Cosenza)
BARBERIS Andrea (Crotone)
BISOLI Dimitri (Brescia)
BUONGIORNO Alessandro (Carpi)
CISTANA Andrea (Brescia)
DOS SANTOS MACHADO Claiton (Cremonese)
GERBO Alberto (Foggia)
IDDA Riccardo (Cosenza)
MATEJU Ales (Brescia)
MOLINA Salvatore (Crotone)
PERROTTA Marco (Pescara)
PRIMA SANZIONE
ARMELLINO Marco (Lecce)
BRIGHENTI Andrea (Cremonese)
CAPRADOSSI Elio (Spezia)
D’ORAZIO Tommaso (Cosenza)
PALEARI Alberto Andrea (Cittadella)
SEMPRINI Alessandro (Brescia)
SPINELLI Claudio Paul (Crotone)
VIGNALI Luca (Spezia)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
BENEDETTI Amedeo (Cittadella)
DI NOIA Giovanni (Carpi)
SECONDA SANZIONE
STRIZZOLO Luca (Cittadella)
PRIMA SANZIONE
VICARIO Guglielmo (Venezia)
Il Giudice Sportivo: avv. Emilio Battaglia
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato
saranno addebitati sul conto campionato delle società.
PUBBLICATO IN MILANO IL 27 NOVEMBRE 2018
IL PRESIDENTE
avv. Mauro Balata