La Commissione disciplinare FIGC inveisce sul Perugia: Fabinho 3 giornate, Goretti 2 mesi di squalifica e 3000 euro di multa, al Perugia 15.000
Scritto da Redazione il 13/05/2014COMUNICATO UFFICIALE N. 77/CDN (2013/2014)
(148) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO AYRES (all’epoca dei fatti Calciatore della Società AC Perugia Calcio Srl), MARIANO GRIMALDI (Agente di Calciatori), Società AC PERUGIA CALCIO Srl – (nota n. 3143/187pf 13-14/AM/ma del 20.12.2013).
Il deferimento
Con provvedimento del 20/12/2013 la Procura federale ha deferito a questa Commissione: – Il Sig. Fabio Ayres, calciatore tesserato, per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 3, e 21, comma 3, del Regolamento Figc sugli Agenti di Calciatori, perché, pur avendo conferito mandato esclusivo all’agente di calciatori Marco Petrin in costanza di validità e di efficacia dello stesso conferiva un ulteriore mandato a favore di altro agente in palese violazione della esclusività del mandato stesso;
– Il Sig. Mariano Grimaldi, per comportamento non regolamentare, in violazione dei principidi lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 3, e 19, commi 1, lettera a), 3 e 5, del Regolamento Figc sugli Agenti di Calciatori, per aver ottenuto dal calciatore Fabio Ayres procura a rappresentarlo, omettendo di effettuare i necessari controlli volti a individuare la sussistenza di precedenti vincoli contrattuali;
– la Società AC Perugia Calcio Srl, a titolo dì responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS, in riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato Fabio Ayres al momento dei fatti.
La Procura federale fondava la sua azione disciplinare sulla nota trasmessa, in data 10/10/2013, alla Procura federale dal Segretario della Commissione Agenti di Calciatori, con la quale si comunicava l’invalidità dell’incarico affidato in data 07/10/2013 all’agente Mariano Grimaldi dal calciatore Fabio Ayres, con contratto di mandato n. 5108, in quanto a quella data risultava depositato altro mandato conferito dallo stesso calciatore all’agente Marco Petrin in data 01/10/2013 e con validità fino al 30/09/2015.
Le memorie difensive
Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, i difensori della Società AC Perugia Calcio Srl e del calciatore Fabio Ayres facevano pervenire due memorie scritte, al fine di impugnare e contestare integralmente il contenuto del deferimento da parte della Procura
federale, per palese insussistenza delle violazioni addebitate dall’organo requirente, in quanto il calciatore Sig. Fabio Ayres non avrebbe conferito alcun mandato procuratorio prima di quello sottoscritto con l’agente Mariano Grimaldi, tant’è che detto calciatore ha immediatamente provveduto a comunicare sia alla Commissione Agenti di Calciatori che alla Procura federale il suo disconoscimento della firma apposta sul mandato conferito all’agente Marco Petrin e a inoltrare formale denuncia-querela nei confronti dell’agente Marco Petrin, supportata da perizia calligrafica. I difensori della Società AC Perugia Calcio Srl e del calciatore Fabio Ayres chiedevano pertanto di respingere il deferimento elevato dalla Procura Federale con proscioglimento dei deferiti.
In data 08/01/2014 perveniva peraltro comunicazione fax del mancato ricevimento, da parte del deferito Mariano Grimaldi, per cambio di domicilio, dell’avviso di convocazione per la riunione odierna.
Successivamente, in data 7/5/2014 i difensori del Sig. Mariano Grimaldi facevano pervenire una memoria scritta, al fine di impugnare e contestare integralmente il contenuto del deferimento da parte della Procura federale, per assoluta insussistenza delle violazioni addebitate dall’organo requirente, per la corrispondenza intercorsa con la segreteria della commissione medesima, la quale escludeva, alla data del 4/10/2013, la presenza di un precedente incarico ancora vigente.
Il dibattimento
Alla riunione del 27/01/2014, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali, per il calciatore Fabio Ayres, della sanzione della sospensione della licenza da agente per mesi 2 (due), oltre a quella dell’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) nei confronti di Mariano Grimaldi, e della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) per la Società AC Perugia Calcio Srl. In detta riunione sono comparsi altresì i difensori dei Sigg.ri Fabio Ayres e Mariano Grimaldi e della Società AC Perugia Calcio Srl, i quali si sono riportati integralmente alle proprie difese in atti, chiedendo in subordine la rimessione degli atti alla Procura federale per un supplemento istruttorio relativamente al disconoscimento della propria firma da parte del calciatore Fabio Ayres apposta sul mandato conferito all’agente Marco Petrin.
Relativamente alla posizione dell’agente Mariano Grimaldi, nella stessa sede i difensori hanno chiesto la concessione di un termine a difesa, in considerazione della mancata ricezione da parte del loro assistito dell’avviso di convocazione alla detta riunione. In considerazione di quanto su esposto, la Commissione, esaminata la documentazione e sentite le parti, con Comunicato Ufficiale n. 47/CDN del 27/1/2014 rimetteva gli atti alla Procura federale per un supplemento di indagini relativamente al disconoscimento della propria firma da parte del calciatore Fabio Ayres apposta sul mandato conferito all’agente Marco Petrin.
Completato il supplemento istruttorio richiesto e a seguito di nuova convocazione delle parti alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale, alla luce delle nuove risultanze istruttorie, ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti, confermando le richieste formulate nella riunione precedente relativamente alle posizioni di Ayres e Grimaldi; mentre per la Società AC Perugia Calcio, ha concluso per l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).
I difensori dei deferiti, oltre a riportarsi alle memorie già in atti, confermavano le richieste di proscioglimento per i motivi ivi esplicitati. In particolare il difensore del calciatore Fabio Ayres chiedeva la nomina da parte della Commissione disciplinare di un perito grafologico “superpartes”, e, aderendo alla proposta del rappresentante della Procura federale, l’audizione del calciatore Ayres. I motivi della decisione Ad avviso della Commissione, sulla base di quanto è stato possibile appurare dagli atti ufficiali, dall’attività d’indagine, dal materiale istruttorio probatorio reperito, dalla documentazione acquisita agli atti e dalle audizioni espletate dalla Procura federale, la firma apposta dal calciatore Fabio Ayres sul mandato n. 4604 del 1/10/2013, depositato il 7/10/2013 alla Commissione Agenti Calciatori in favore del Dr. Marco Petrin, è da considerarsi vera anche a fronte della perizia grafica depositata in Procura dallo stesso Petrin.
Risulta pertanto evidente la violazione posta in essere dal calciatore Fabio Ayres, in quanto risulta confermata la circostanza che lo stesso ha conferito mandato procuratorio all’agente Marco Petrin prima di quello sottoscritto con l’agente Mariano Grimaldi, rendendo pertanto inutili i supplementi istruttori richiesti dalle parti.
Quanto all’Agente Mariano Grimaldi gli elementi emersi dall’istruttoria non sono stati ritenuti sufficienti a provare i fatti come contestati nel deferimento da parte della Procura Federale, con la conseguenza che non risulta possibile giungere a una decisione di irrogazione di sanzioni.
II dispositivo
Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale delibera di accogliere il deferimento del calciatore Fabio Ayres e della Società AC Perugia Calcio Srl e, riconosciuta la responsabilità dei detti deferiti, irroga la sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali, per il calciatore Fabio Ayres e quella dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società AC Perugia Calcio Srl. Proscioglie l’Agente Mariano Grimaldi dal deferimento.
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DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO
GORETTI (Direttore sportivo della Società AC Perugia Calcio Srl), Società AC PERUGIA CALCIO Srl – (nota n. 3143/187 pf13-14 AM/ma del 20.12.2013).
Il deferimento
Con provvedimento del 7 aprile 2014, il Procuratore federale deferiva a questa
commissione:
1) il Sig. Roberto Goretti, Direttore sportivo della Società AC Perugia Calcio Srl, per rispondere della violazione degli art. 1, comma 1, e 5, comma 1, del CGS per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità per aver espresso pubblicamente, così come riportato negli articoli pubblicati sui siti www.tifogrifo.com, www.corrieredellumbria.it, www.giornaledellumbria.it in data 25.03.2014, giudizi e rilievi gravemente lesivi della classe arbitrale e della Federazione Italiana Giuoco Calcio nel suo complesso, mettendone in dubbio l’imparzialità e la regolarità del loro operato e per aver, altresì, messo in dubbio la regolarità del campionato e l’imparzialità del Direttore di Gara così ledendo il prestigio dell’AIA e della stessa istituzione federale nel suo complesso;
2) la Società AC Perugia Calcio Srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, del CGS per la violazione ascritta al proprio Direttore sportivo Sig. Roberto Goretti.
All’inizio della riunione odierna il Sig. Roberto Goretti e la Società AC Perugia Calcio Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS.
In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Roberto Goretti e la Società AC Perugia Calcio Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Roberto Goretti, sanzione
dell’inibizione di mesi 3 (tre) oltre all’ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento),
diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 2 (due) e € 3.000,00 (€ tremila/00); pena base
per la Società AC Perugia Calcio Srl, sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (€
settemila/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 5.000,00 (€ cinquemila/00)];
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1,
possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di
primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta,
indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne
dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei
confronti del richiedente;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ inibizione per mesi 2 (due) e ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) al Signor Roberto
Goretti;
▪ ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) alla Società AC Perugia Calcio Srl.