Il ricorso del Perugia al Tar Lazio: Lecco negligente, unico responsabile della propria esclusione. Figc contraddittoria.
Scritto da Redazione il 25/07/2023Un documento di parte, certo. A difesa dell’interesse di una delle parti in causa, il Perugia. Sicuramente. Ma gli elementi di fatto e i documenti che la professoressa Loredana Giani, legale dell’A.C. Perugia, ha messo in fila nelle 28 pagine del ricorso per sostenere il Perugia davanti al Tar del Lazio, ad una lettura attenta sembrano lasciare poco campo alle ragioni del Lecco e della Federcalcio. Il Perugia si oppone e chiede il rigetto dei ricorsi presentati dalla FIGC e dalla società lariana, che si sono appellati a quel giudice amministrativo per chiedere la riammissione della squadra del presidente Di Nunno in serie B, dopo l’esclusione decretata dal Collegio di garanzia del CONI. Il quadro dell’avvocato Giani delinea, in sostanza, gravi e consapevoli negligenze da parte del Lecco nel predisporre e presentare la documentazione nei termini, pur perentori, previsti dalla FIGC. E, anche, un tentativo maldestro, espressamente definito “in malafede” dal ricorso di Giani, di cambiare in corsa le indicazioni dello stadio per la serie B. A fronte di queste “leggerezze” del Lecco, la Federazione ha avuto un atteggiamento quantomeno poco attento e contraddittorio.
Perché il Lecco il 15 giugno, termine ultimo previsto dal Sistema delle Licenze nazionali (comunicato uff. FIGC n. 66/A del 9/11/2022) indica come stadio da utilizzare per la serie B il Rigamonti di Lecco. Poi, entro il 20 (termine perentorio) avrebbe potuto solo “integrare” questa indicazione e, invece, il Lecco non la integra, ma addirittura la sostituisce, indicando un altro stadio, l’Euganeo di Padova. Già questa sostituzione, anziché integrazione, è motivo per Giani di esclusione del Lecco, che ha violato “totalmente e deliberatamente” la disciplina prevista per le iscrizioni. In più, come noto, il Lecco ha presentato la documentazione in ritardo rispetto al termine tassativo del 20 giugno e, in ogni procedura concorsuale, un termine perentorio è vincolante per tutti e a garanzia di tutti. Per la legale del Perugia, la ragione di “forza maggiore” addotta dal Lecco e dalla FIGC per giustificare questo “ritardo”, e cioè il rinvio di nove giorni nella disputa dei play off di serie C, è addirittura “clamorosa”. Perché la forza maggiore si può riconoscere a chi provi di aver usato ogni diligenza per adempiere. Mentre il Lecco, che sapeva dal novembre scorso di dover trovare uno stadio agibile per la B, non ha saputo dimostrare di aver svolto “alcuna attività in tal senso”. Al contrario, la società lombarda, ha aspettato il 15 giugno per indicare lo stadio di Lecco, ben sapendo che non era idoneo per quel campionato e, peraltro, senza indicare a quella data alcuna causa di forza maggiore o difficoltà nel reperire uno stadio. Poi, il 20 lo ha sostituito (non potendolo fare) con quello di Padova. Inoltre, come risulta dagli atti esibiti, il Lecco ha presentato la domanda al Prefetto di Padova solo il 21 giugno, cioè del tutto fuori dei termini, e cade così anche la voce che il ritardo sarebbe stato imputabile alla Prefettura. Dunque, conclude il ricorso del Perugia, l’esclusione del Lecco è “sacrosanta”. E dovuta esclusivamente alle responsabilità della società lariana. La quale, in quanto operatore professionale nel calcio, “non può non disporre di uno stadio adeguato” a disputare il campionato di pertinenza, senza assumersene tutte le conseguenze, anche quella di vanificare un titolo sportivo. Il Lecco ha invocato a propria difesa la “mancanza di coordinamento tra fonti federali”, ma questa è per Giani, una giustificazione postuma. Perché il 15 giugno la società del presidente Di Nunno non chiede proroghe e non adduce argomenti di causa maggiore e, consapevole di andare incontro all’esclusione, non avendo cercato altri stadi, indica il proprio, che però sa non essere a norma. “Solo dopo chiede una proroga di un termine improrogabile che conosce da sette mesi”, E ancora più tardi, il 27 giugno, “si rivolge alla Figc per essere graziato (questa l’espressione usata) dalla inosservanza del termine perentorio” allegando il conferimento di incarico per progettare le necessarie ristrutturazioni dello stadio di Lecco e “per reperire i fondi necessari” (dunque, non ancora disponibili).
Il ricorso del Perugia si cimenta poi anche con altri argomenti, definiti “mozioni degli affetti”, “ingiustizie” o “ad effetto”. Come quello che il Lecco, se gli fosse negata la iscrizione in serie B, cadrebbe nei dilettanti. Intanto perché dalle carte emerge, a sorpresa, che il Lecco ha presentato domanda di iscrizione alla Lega Pro. E, poi, perché avendo tutte le carte in regola e i titoli per l’iscrizione a quel campionato, quando mai la FIGC gli dovesse negare quella possibilità, potrebbe ricorrere con sicurezza assoluta di ottenere la serie C. Il ricorso, nutrito e assai ricco di documentazione a sostegno, fa espressamente riferimento a cinque profili di censure. A) omesso contraddittorio procedimentale, perché, nonostante il Perugia avesse inoltrato ben tre richieste in tal senso, non gli è stata garantito di poter entrare nel procedimento di iscrizione del Lecco come parte controinteressata. B) violazione del termine perentorio del 20 giugno per i criteri infrastrutturali da parte del Lecco. C) violazione, da parte della FIGC, del divieto di disapplicazione di atti amministrativi, per aver disapplicato il termine perentorio del 20 giugno da essa stessa stabilito. D) insussistenza di qualsiasi, plausibile causa di forza maggiore a giustificazione del Lecco, che fin da novembre conosceva le norme e fin dal 20 aprile sapeva di partecipare ai play off. E) illegittimità, nelle forme di eccesso di potere, difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà visto che FIGC, dopo aver in primo grado escluso il Lecco, aveva poi ribaltato la decisone sul presupposto inesistente della forza maggiore, senza tener conto che il Lecco aveva indicato il proprio stadio, poi l’Euganeo di Padova e, infine, il 27 giugno, aveva chiesto di essere “graziato” (questa l’espressione usata) in quanto, nel frattempo, aveva conferito incarico per la ristrutturazione del proprio stadio e per il reperimento dei relativi fondi pubblici e privati.
Daniele Orlandi -Agenzia Stampa Italia