TifoGrifo.com: Web Radio Tv Perugia, calcio, sport, sito, giornale,news

Il Perugia non può pagare le omissioni del Lecco e della FIGC.

Scritto da il 08/08/2023

Riflessioni sulla sentenza del Tar del Lazio del giudice, Giuliano Mignini

Il TAR del Lazio ha depositato la motivazione della sentenza che, in pratica, ha riportato in B il Lecco e ha ricacciato il Perugia nell’”inferno” della serie C.

Prima di analizzare il deliberato, è necessario un breve riassunto di ciò che è accaduto.

I play off del girone A della serie C nel campionato 2022 – 2023 erano stati fissati l’11 giugno 2023. Agli stessi partecipava, tra le altre squadre, il Lecco, che sarebbe risultato, poi, vincitore.

Il finale dei play off è, però, slittato al 18 giugno, data della gara di ritorno del finale della contesa “supplementare”.

Non so per quale motivo la data del “mini torneo” sia slittata.

Ciò avrebbe determinato la restrizione del margine di tempo necessario al Lecco per porre in essere gli adempimenti necessari che, invece di partire dall’11 giugno, è partito dal 18, cioè dalla fine dei play off.

Il Lecco ha completato gli adempimenti il 23 giugno successivo, ben oltre il termine perentorio del 20 giugno 2023.

Secondo il TAR, la FIGC avrebbe dovuto concedere al Lecco una deroga, ma, non è dato comprendere per quale motivo, l’organismo federale non abbia concesso la deroga richiesta..

Il Lecco, quindi, secondo il TAR, a causa dello slittamento dei play off, avrebbe avuto a disposizione solo due giorni per potersi dotare di uno stadio a norma.

Ciò, secondo il TAR, avrebbe reso “inesigibile”, per il Lecco, il rispetto del termine perentorio.

Non risulta che la deroga sia intervenuta e ciò per diretta responsabilità della FIGC che ha omesso di prevedere la deroga, ma ha partecipato al giudizio, in adesione alle prospettazioni del Lecco.

Il testo motivazionale del TAR del Lazio è pieno di termini come “buona fede”, “inesigibilità”.

Quest’ultima, in generale, sarebbe una “causa ultralegale” di esclusione della colpevolezza e costituirebbe limite intrinseco alle norme giuridiche.

Si tratterebbe di una figura analoga allo stato di necessità, alla forza maggiore, al caso fortuito, al costringimento fisico e psichico e alle ipotesi di cui all’art. 384 c.p.

La tesi del TAR è, piuttosto “ardita”, a dire il meno e ciò va indubbiamente a favore del Perugia che sembrava aver perso qualunque speranza di riacquistare la serie B e, invece, se questa è la motivazione del TAR, le possibilità di un drastico ribaltamento della pronuncia in sede di Consiglio di Stato, ci sono tutte.

Anch’io mi sono trovato di fronte a sentenze strombazzate come “pietre tombali” di indagini complesse ed estremamente rilevanti e, nelle more della motivazione della “sentenza”, ho dovuto subire la “gogna mediatica” che anche i pm subiscono, finché, di fronte alla ritardata motivazione, intervenuta dopo un tempo del tutto irragionevole, mi sono trovato di fronte una motivazione che mi ha tranquillizzato ed in una decina di giorni, ho predisposto il ricorso per cassazione e ho ottenuto l’annullamento pressoché integrale del provvedimento impugnato.

Orbene, il concetto di inesigibilità è pacificamente assente, nella fattispecie.

Esso si riferisce a situazioni in cui il soggetto obbligato non ha la materiale possibilità di attivarsi per ottemperare nel termine.

Proprio per la situazione che può crearsi talvolta, il soggetto obbligato non ha la materiale possibilità di attivarsi e ottemperare.

Ma, nella fattispecie, il Lecco avrebbe ben dovuto prevedere un’evenienza del tutto normale, come il rischio di un differimento dei play off, e, quindi, di un differimento anche del possibile conseguimento del titolo sportivo che il Lecco avrebbe potuto conseguire.

La squadra “manzoniana” ben avrebbe potuto attivarsi prima addirittura dei play off per porre in essere, cautelativamente, gli atti relativi alla disponibilità dello Stadio, munendoli della condizione sospensiva del conseguimento del titolo sportivo.

Quale inesigibilità ? Il Lecco sapeva di dover disputare il mini torneo conclusivo della stagione e avrebbe prudenzialmente dovuto prevedere ritardi o inconvenienti tali da rendergli difficile rispettare gli adempienti richiesti in ordine allo Stadio, la cui inadeguatezza era un fatto notorio a tutti gli interessati.

Ma qui, il TAR inserisce una strana considerazione, che sembrerebbe decisiva e invece non lo è e che, per di più, è espressa in forma apodittica e immotivata.

Osserva il TAR che il Manuale delle Licenze, correttamente motivato, pone un nesso inscindibile tra “conseguimento del titolo” e “adempimenti procedurali conseguenti”. Dove ? Come ?

Quindi, in sostanza, un qualunque ritardo, del tutto normale, nell’esaurirsi del mini torneo e, quindi, del conseguimento del titolo sportivo da parte del vincitore, avrebbe dovuto comportare i disagi e il contenzioso che sono sotto gli occhi di tutti ?

La FIGC avrebbe emanato disposizioni così irragionevoli e corso il rischio di complicazioni e ritardi addirittura dell’inizio del campionato 2023 – 2024, per quale motivo ? E’ difficile trovare un motivo convincente.

Anzi, è proprio l’inerzia della FIGC di fronte alla richiesta di differimento avanzata dal Lecco, a confermare che non c’era alcun vincolo assoluto tra il tempo di conseguimento del titolo sportivo e gli adempimenti conseguenti. Se tale vincolo, ipotizzato dal TAR, fosse esistito, come mai la FIGC non avrebbe previsto eccezioni per consentire l’adempimento in condizioni normali ?

Il cuore del problema sta nella FIGC e nel motivo della sua inerzia. E’ stata gravemente inerte ma ora sostiene le ragioni del Lecco, a discapito di un’altra squadra, il Perugia.

C’è una sola via per giustificare l’inerzia dell’organo federale: l’adempimento presupponeva il conseguimento del titolo sportivo, ma nulla impediva al Lecco di anticipare, prudenzialmente, i tempi, ponendo in essere atti sotto condizione sospensiva.

Nulla lo vietava.

Perugia, 8 agosto 23

Giuliano Mignini per TifoGrifo

Scritto da
il 08/08/2023.
Registrato sotto PERUGIA CALCIO, Primo Piano.

Multimedia

passionebiancorossa

Tifogrifo - Quotidiano ed Emittente Radio-Televisiva Web - Autorizzazione 33/2002 Registro dei Periodici del Tribunale di Perugia 24/9/2002 - Iscrizione Registro Operatori Comunicazione N° 21374 - Partita IVA: 03125390546 - Iscritta al registro delle imprese di Perugia C.C.I.A.A. Nr. Rea PG 273151 – © Tutti i diritti sono riservati - Studio grafico: EffePi Soluzioni Grafiche - Provider: Aruba Spa