Documenti tardivi alla Co.A.P.S.: inibizione per Faroni e Molinari, multa al Perugia Calcio
Scritto da Redazione il 12/09/2025La FIGC sanziona i vertici societari per il ritardo nella consegna dei requisiti di onorabilità e solidità finanziaria
La Procura Federale ha ufficializzato la conclusione del procedimento n. 1223 pf 24-25, relativo alla gestione societaria dell’A.C. Perugia Calcio S.r.l. e all’acquisizione del club da parte della Perugia Futbol S.r.l. Al centro della contestazione, la mancata trasmissione nei termini previsti della documentazione richiesta dalla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), riguardante i requisiti di onorabilità e solidità finanziaria dei soggetti coinvolti nella catena di controllo societario.
I soggetti interessati dal provvedimento, Javier Horacio Faroni e Juan Martin Molinari, hanno concordato con la Procura l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva: 3 mesi e 15 giorni di inibizione ciascuno, e un’ammenda di €6.000 alla società sportiva. Il Presidente Federale non ha sollevato osservazioni sull’accordo raggiunto.
La FIGC ha diffuso una nota ufficiale, mentre il club biancorosso ha comunicato la propria posizione in merito, sottolineando la volontà di collaborare con le autorità competenti e di proseguire nel percorso di regolarizzazione.
COMUNICATO UFFICIALE N. 136/AA
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Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1223 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Javier Horacio FARONI, Juan Martin MOLINARI e della società A.C. PERUGIA CALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
Javier Horacio FARONI, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Associazione Calcistica Perugia Calcio S.r.l., dal 07/09/2024, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.), 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Associazione Calcistica Perugia Calcio S.r.l., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa a: A) i requisiti di onorabilità di SANTOPADRE Massimiliano, alla data dell’acquisizione Presidente Onorario con potere di rappresentanza di fronte alle autorità sportive, della neo costituita Perugia Futbol S.r.l., acquirente, in data 7 settembre 2024, con registrazione del 10 settembre 2024, dell’intero capitale della società sportiva Associazione Calcistica Perugia Calcio S.r.l.; la Commissione, con pec del 29 ottobre 2024, ha concesso alla società sportiva il termine aggiuntivo di 15 giorni di cui all’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed, in data 31 ottobre con pec, la società trasmetteva la lettera di dimissioni volontarie del Sig. Massimiliano Santopadre rassegnate in pari data; pertanto, la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità del medesimo risulta omessa; B) i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota capitale della società sportiva che nella fattispecie vanno così identificati: 1) MOLINARI Juan Martin, Amministratore Unico della neo costituita Perugia Futbol S.r.l., acquirente, in data 7 settembre 2024, con registrazione del 10 settembre 2024, dell’intero capitale della società sportiva, rappresentante della Saia Investments Ltd, proprietaria, alla data del 7 settembre 2024, del 100% delle quote della Perugia Futbol S.r.l. di cui ha ceduto, in data 27 settembre 2024, con registrazione del 27 settembre 2024, il 90% delle quote alla Sport Next Gen Ltd di cui è Company Director, nonché final owner in quanto titolare del 100% delle quote della Beagle Capital Management Llc, titolare del 100% delle quote della Saia Investments Ltd; 2) Saia Investments Ltd, proprietaria, alla data del 7 settembre 2024, del 100% delle quote della Perugia Futbol S.r.l. di cui ha ceduto, in data 27 settembre 2024, con registrazione del 22 ottobre 2024, il 90% delle quote alla Sport Next Gen Ltd; 3) Beagle Capital Management Llc, titolare del 100% delle quote della Saia Investments Ltd; per tali soggetti la presentazione della documentazione va considerata tardiva in quanto, previa concessione della Commissione con pec del 29 ottobre 2024, del termine aggiuntivo previsto dall’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., trasmessa dalla società sportiva con pec del 31 ottobre 2024 e 12 novembre 2024; 4) Sport Next Gen Ltd, acquirente del 90% del capitale della Perugia Futbol S.r.l., avvenuta in data 27 settembre 2024 con registrazione del 22 ottobre 2024; 5) Dilnay S.A., società neo costituita di diritto uruguaiano, proprietaria dell’intero capitale della Sport Next Gen Ltd, di cui FARAONI Javier Horacio ha il controllo al 100% e, quindi, final owner; 6) FAVERGIOTTI Teodoro Leopoldo, n.q. di Presidente del CdA della
Dilnay S.A., società neo costituita di diritto uruguaiano, titolare del 100% delle quote della Sport Next Gen Ltd, acquirente, dalla Saia Investments Ltd, in data 27 settembre 2024 con registrazione del 22 ottobre 2024, del 90% delle quote del Perugia Futbol S.r.l., società neo costituita e controllante il 100% della società sportiva; per tali soggetti la presentazione della documentazione va considerata tardiva in quanto, dopo i primi invii della società sportiva con pec dell’8 e 11 novembre 2024, previa concessione della Commissione con pec del 19 dicembre 2024, del termine aggiuntivo previsto dall’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., trasmessa dalla società sportiva con pec del 24 dicembre 2024 e 2 gennaio 2025, a cui la Commissione faceva seguito con ulteriore richiesta con pec 28 gennaio 2025 concedendo ulteriore termine di soccorso istruttorio, a cui la società rispondeva con pec del 10 febbraio 2025 in merito ai requisiti di onorabilità di Favergiotti Teodoro Leopoldo e Molinari Juan Martin; C) la cessione alla Sport Next Gen Ltd delle quote pari al 90% del capitale della Perugia Futbol S.r.l., avvenuta in data 27 settembre 2024 con registrazione del 22 ottobre 2024; per tale acquisizione è stata trasmessa copia dell’atto di cessione con pec del 8 novembre 2024 e, pertanto, oltre i 15 giorni previsti all’art. 20-bis, 7°comma delle N.O.I.F., ritardo che la società sportiva, senza altrimenti documentare l’affermazione, ha attribuito all’impossibilità di acquisire tempestivamente la copia dell’atto di cessione prima della sua registrazione da parte dello studio del notaio rogante;
in qualità di Company Director della Sport Next Gen Ltd acquirente, dalla Saia Investments Ltd, in data 27 settembre 2024 con registrazione del 22 ottobre 2024, del 90% delle quote del Perugia Futbol S.r.l., società neo costituita e controllante il 100% della società sportiva, nonché final owner in quanto titolare del 100% delle quote della Dilnay S.A., società neo costituita di diritto uruguaiano, di cui è Presidente dall’1/12/2024, titolare del 100% delle quote della Sport Next Gen Ltd, all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota capitale della società sportiva che nella fattispecie vanno così identificati: 1) FARAONI Javier Horacio n.q. di final owner; 2) Sport Next Gen Ltd, acquirente del 90% del capitale della Perugia Futbol S.r.l., avvenuta in data 27 settembre 2024 con registrazione del 22 ottobre 2024; 3) Dilnay S.A., società neo costituita di diritto uruguaiano, proprietaria dell’intero capitale della Sport Next Gen Ltd; per tali soggetti la presentazione della documentazione va considerata tardiva in quanto, dopo i primi invii della società sportiva con pec dell’8 e 11 novembre 2024, previa concessione della Commissione con pec del 19 dicembre 2024, del termine aggiuntivo previsto dall’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., trasmessa dalla società sportiva con pec del 24 dicembre 2024 e 2 gennaio 2025;
Juan Martin MOLINARI, Amministratore Unico della neo costituita Perugia Futbol S.r.l., acquirente, in data 7 settembre 2024, con registrazione del 10 settembre 2024, dell’intero capitale della società sportiva, rappresentante della Saia Investments Ltd, proprietaria, alla data del 7 settembre 2024, del 100% delle quote della Perugia Futbol S.r.l. di cui ha ceduto, in data 27 settembre 2024, con registrazione del 22 ottobre 2024, il 90% delle quote alla Sport Next Gen Ltd di cui è Company Director, nonché final owner in quanto titolare del 100% delle quote della Beagle Capital Management Llc, titolare del 100% delle quote della Saia Investments Ltd, all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero
controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota capitale della società sportiva che nella fattispecie vanno così identificati: 1) MOLINARI Juan Martin, Amministratore Unico della neo costituita Perugia Futbol S.r.l., acquirente, in data 7 settembre 2024, con registrazione del 10 settembre 2024, dell’intero capitale della società sportiva, rappresentante della Saia Investments Ltd, proprietaria, alla data del 7 settembre 2024, del 100% delle quote della Perugia Futbol S.r.l. di cui ha ceduto, in data 27 settembre 2024, con registrazione del 27 settembre 2024, il 90% delle quote alla Sport Next Gen Ltd di cui è Company Director, nonché final owner in quanto titolare del 100% delle quote della Beagle Capital Management Llc, titolare del 100% delle quote della Saia Investments Ltd; 2) Saia Investments Ltd, proprietaria, alla data del 7 settembre 2024, del 100% delle quote della Perugia Futbol S.r.l. di cui ha ceduto, in data 27 settembre 2024, con registrazione del 27 settembre 2024, il 90% delle quote alla Sport Next Gen Ltd; 3) Beagle Capital Management Llc, titolare del 100% delle quote della Saia Investments Ltd; per tali soggetti la presentazione della documentazione va considerata tardiva in quanto, previa concessione della Commissione con pec del 29 ottobre 2024, del termine aggiuntivo previsto dall’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., trasmessa dalla società sportiva con pec del 31 ottobre 2024 e 12 novembre 2024; 4) Sport Next Gen Ltd, acquirente del 90% del capitale della Perugia Futbol S.r.l., avvenuta in data 27 settembre 2024 con registrazione del 22 ottobre 2024; 5) Dilnay S.A., società neo costituita di diritto uruguaiano, proprietaria dell’intero capitale della Sport Next Gen Ltd; per tali soggetti la presentazione della documentazione va considerata tardiva in quanto, dopo i primi invii della società sportiva con pec dell’8 e 11 novembre 2024, previa concessione della Commissione con pec del 19 dicembre 2024, del termine aggiuntivo previsto dall’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., trasmessa dalla società sportiva con pec del 24 dicembre 2024 e 2 gennaio 2025, a cui la Commissione faceva seguito con ulteriore richiesta con pec 28 gennaio 2025 concedendo ulteriore termine di soccorso istruttorio, a cui la società rispondeva con pec del 10 febbraio 2025 in merito ai requisiti di onorabilità di Molinari Juan Martin;
A.C. PERUGIA CALCIO S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti; nonché per responsabilità propria ai sensi dell’art. 32, comma 5bis del Codice di Giustizia Sportiva;
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vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Javier Horacio FARONI,
Sig. Juan Martin MOLINARI,
Società A.C. PERUGIA CALCIO S.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Javier Horacio Faraoni;
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vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
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vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
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rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Javier Horacio FARONI,
3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Juan Martin MOLINARI,
€ 6.000,00 (seimila/00) di ammenda per la società A.C. PERUGIA CALCIO S.R.L.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083
(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
PUBBLICATO IN ROMA IL 12 SETTEMBRE 2025
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina
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