Caso Gnaore. La Corte Sportiva d’Appello respinge il ricorso dalla Ternana Calcio
Scritto da Redazione il 03/04/2017Caso Gnaorè. La Corte Sportiva d’Appello respinge il ricorso dalla Società Ternana Calcio
Ecco il comunicato della FIGC.
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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
CORTE SPORTIVA D’APPELLO SEZIONI UNITE
COMUNICATO UFFICIALE N. 110 /CSA
(2016/2017)
TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 103/CSA– RIUNIONE DEL 16 MARZO 2017
I COLLEGIO
Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Stefano Palazzi, Avv. Italo Pappa, Avv. Lorenzo
Attolico, Avv. Maurizio Borgo – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott.
Antonio Metitieri – Segretario.
1. RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
TERNANA/PERUGIA DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale
Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 86 del 14.2.2017)
Con atto, spedito in data 15.2.2017, la Societa Ternana Calcio S.p.A. ha preannunciato la
proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie B (pubblicata
sul Com. Uff. n. 86 del 14.2.2017 della predetta Lega) con la quale era stato rigettato il reclamo,
proposto dalla predetta Societa avverso la regolarita della gara Ternana/Perugia, disputatasi in data
12.2.2017, con la conseguente richiesta di irrogazione nei confronti della Societa Perugia Calcio
S.r.l. della sanzione della perdita della gara per 0-3.
Con il reclamo, la Societa Ternana Calcio S.p.A. aveva contestato il tesseramento, da parte
della Societa Perugia Calcio S.r.l., del calciatore Gnahore Vhakka Eddy, per essere stato,
quest’ultimo, tesserato, nella corrente Stagione Sportiva, per quattro Societa, in violazione dell’art.
95, comma 2, delle N.O.I.F., e, di conseguenza, l’utilizzo in posizione irregolare del calciatore
stesso nella gara Ternana/Perugia, disputatasi in data 12.2.2017.
A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la
Societa Ternana Calcio S.p.A. ha fatto pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.
La Societa Perugia Calcio S.r.l. si e costituita nel giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso;
nella riunione del 16.3.17, entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
Prima di procedere all’esame dei motivi di ricorso, questa Corte ritiene necessario
evidenziare che, con il C.U. n. 362/A del 26 aprile 2016, il Consiglio Federale della FIGC ha
disciplinato i Termini di Tesseramento per la Stagione Sportiva 2016/2017 per Societa di
Serie A, B e Lega Pro.
Il suindicato Comunicato stabilisce, al punto 1, che “La variazione di tesseramento diviene
efficace, salvo quanto previsto dal punto 11 secondo capoverso, con il rilascio del visto di
esecutivita comunicato dalla Lega competente a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica. Dal
giorno successivo alla data del visto di esecutivita consegue la possibilita di utilizzazione del
calciatore”; lo stesso Comunicato, al punto 11. Ribadisce che “La decorrenza del tesseramento e,
per i professionisti, anche del rapporto contrattuale, e stabilita dalla data di deposito o arrivo della
documentazione presso la Lega competente, purche venga concesso il visto di esecutivita da parte
della medesima Lega, mentre l’utilizzazione sportiva del calciatore sara possibile dal giorno
successivo alla data del visto di esecutivita”.
Cio premesso e passando, adesso, all’esame dei motivi di ricorso, questa Corte ritiene di
potere prescindere da un esame approfondito dei primi due motivi di ricorso, aventi natura
processuale, atteso che, da un lato, la violazione, da parte del Giudice Sportivo, della previsione di
cui all’art. 29, comma 8 bis, del C.G.S., sebbene sussistente, non si e tradotta in un pregiudizio del
diritto di difesa delle parti, in particolare della Societa ricorrente, che hanno avuto modo di esporre
compiutamente i rispettivi argomenti difensivi; quanto, invece, al supposto eccesso di potere in cui
sarebbe incorso il Giudice Sportivo, per avere utilizzato, ai fini della propria decisione, della
documentazione (pareri della FIFA) non attinenti alla fattispecie sulla quale era chiamato a
giudicare, si evidenzia come si possa prescindere dall’esame di tale profilo atteso che, come si avra
modo di vedere piu oltre, tale documentazione non e assolutamente rilevante ai fini della decisione
del presente giudizio.
Passando al merito del ricorso, questa Corte rileva come la decisione del Giudice Sportivo,
sebbene meriti di essere confermata, vada emendata nella sua motivazione.
Ed invero, il Giudice Sportivo avrebbe dovuto limitarsi a rigettare il ricorso della Societa
Ternana Calcio S.p.A., evidenziando, come ha in effetti fatto nella prima parte della motivazione
della propria decisione, che “… come indicato al punto 11 del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C.
del 26.4.2016, “La decorrenza del tesseramento e, per i professionisti, anche del rapporto
contrattuale, e stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la Lega
competente, purche venga concesso il visto esecutivita da parte della medesima Lega, mentre
l’utilizzazione sportiva del calciatore sara possibile dal giorno successivo alla data del visto di
esecutivita”; verificato che, in data 31.1.2017, l’Ufficio Tesseramento della LNPB rilasciava
regolare “visto di esecutivita” alla soc. Perugia per il tesseramento dal calciatore Gnahore
autorizzandone, di fatto, l’utilizzo”.
Trattasi di motivazione che non si presta a censura atteso che e evidente che la Societa
Perugia Calcio S.r.l. ha correttamente impiegato nella gara Ternana/Perugia, disputatasi in data
12.2.2017, il calciatore Gnahore Vhakka Eddy, avendo ricevuto il visto di esecutivita sul
trasferimento dello stesso da parte dell’Ufficio Tesseramenti della Lega Nazionale Serie B.
Il che non significa, pero, che non possa accadere che un calciatore, una volta che il suo
trasferimento abbia ottenuto dall’Ufficio Tesseramenti della Lega di appartenenza il visto di
esecutivita, non possa trovarsi in posizione irregolare; ma cio puo avvenire solo ed esclusivamente
nel caso in cui la Societa sia chiamata, ai fini della regolare utilizzazione del calciatore, ad un
adempimento ulteriore rispetto all’ottenimento del visto di esecutivita (si pensi, per esempio,
all’obbligo di inserire il nome del calciatore nella c.d. “Rosa dei 25” ovvero l’elenco dei 25
calciatori che possono essere impiegati dalle societa professionistiche partecipanti al Campionato di
Serie A, previsto dal Com. Uff. n. 83/A del 20.11.2014 del Consiglio Federale della FIGC – si veda,
in proposito, la decisione di questa Corte di cui al C. U. n. 022/CSA del 18 ottobre 2016).
Un’ipotesi che, pero, nel caso di specie non ricorre, atteso che la Societa Perugia Calcio
S.r.l. non era tenuta a porre in essere alcun ulteriore adempimento ai fine della regolare utilizzazione
del calciatore Gnahore Vhakka Eddy nella gara Ternana/Perugia, disputatasi in data 12.2.2017.
Quanto alla rimanente parte della motivazione della decisione del Giudice Sportiva, ovvero
quella nella quale il Giudice di prime cure, richiamando alcuni pareri della FIFA, qualifica come
“tecniche” alcune operazioni di tesseramento del calciatore Gnahore Vhakka Eddy, precedenti a
quella dalla Societa Napoli alla Societa Perugia, questa Corte rileva come la stessa sia del tutto
ultronea ed inconferente ai fini della decisione del presente giudizio.
Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dalla Societa Ternana
Calcio S.p.A. di Terni.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
IL PRESIDENTE
Piero Sandulli
Pubblicato in Roma il 3 aprile 201 7
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Antonio Di Sebastiano Carlo Tavecchio
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