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Tempismi: la Corte federale restituisce un punto al Bologna e la squadra felsinea resta così al secondo posto.

Scritto da il 15/04/2015

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(ASI) Le Camere riunite della Corte Federale hanno restituito al Bologna un punto in classifica. Il punto era stato tolto nel maggio scorso (erano gli ultimi mesi della gestione Guaraldi) in quanto all Bologna fu contestato di non aver depositato presso la CO.VI.SO.C., entro il termine del 30 maggio 2014, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2014.

Da lì era cominciato un braccio di ferro tra la società felsinea e la Procura federale. A metà ottobre, il provvedimento era stato congelato per un vizio procedurale. Poi, a febbraio, la penalità era stata nuovamente inflitta. Ma il Bologna ha continuato a insistere sul vizio di forma e, il 30 marzo scorso, la Corte federale, anziché pronunciarsi sulla conferma della penalizzazione, prese tempo, rinviando la decisione alle Sezioni Unite. Le quali si sono pronunciate ieri facendo prevalere il vizio formale, anziché la sostanza del ritardato pagamento, mai messo in discussione, ed estinguendo la penalizzazione. Ora, per la Procura, resta solo la possibilità di presentare ricorso al collegio arbitrale del Coni.

I tempismi delle decisioni sono certamente casuali, ma si segnalano, di tutta evidenza, da soli: il “congelamento” del punto di penalizzazione di ottobre arrivò proprio nel giorno dell’insediamento di Tacopina alla presidenza della nuova società. La decisione di ieri arriva nel giorno in cui il Bologna, causa la vittoria del Frosinone nel recupero del derby col Latina, era stato raggiunto in classifica dai ciociari al secondo posto (l’ultimo utile per la promozione diretta in serie A). Invece, il punto (ri)guadagnato non sul campo, ma sui tavoli dei tribunali sportivi, permette ai rossoblu, ultimamente non proprio brillanti per prestazioni e risultati, di mantenere la seconda piazza e di distanziare su tutte le inseguitrici, Perugia compreso.

Annotiamo che due anni fa il Perugia fu penalizzato di un punto proprio per un ritardato pagamento (peraltro di poche ore: alle ore 9 del giorno 16, anziché entro la mezzanotte del giorno 15). E a nulla valsero le argomentazioni addotte dai difensori della società di Santopadre circa il fatto che il giorno previsto dalla legge tributaria generale per il versamento dell’imposta relativa era il 16 e la norma sportiva (che prevedeva la scadenza del 15) avrebbe potuto e dovuto esser subordinata a quella generale, se non altro di fronte ad un acclarato e regolare versamento effettuato.

Ma così vanno le cose della giustizia (e non solo di quella sportiva) in Italia: le effettività positive non contano, mentre le formalità speciose riescono a distorcere la linearità e la effettività degli eventi.

Di seguito il comunicato ufficiale della FIGC con il dispositivo della sentenza che, tra l’altro, ha anche accolto il ricorso dell’ex presidente Albano Guaraldi, annullandone l’inibizione per tre mesi inizialmente inflittagli.

“ 1. Ricorso BOLOGNA F.C. avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, inflitta alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all’art. 85, lett. A), paragrafo VII), N.O.I.F. in relazione all’art. 10 comma 3 C.G.S., ascritta al proprio Presidente (nota n. 5129/25 pf14-15 SP/blp del 20.1.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 30/TFN del 17.2.2015)

  1. Ricorso Sig. ALBANO GUARALDI avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 3 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 85, lett. A), paragrafo VII, N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3 C.G.S. (nota n. 5129/25 pf 14-15SP/blp del 20.1.2015) (Delibera del Tribunale Nazionale Federale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 30/TFN del 17.2.2015)

 

Riuniti i ricorsi nn. 1) e 2) li ACCOGLIE e per l’effetto, dichiara ESTINTI i procedimenti annullando le sanzioni inflitte”:

Daniele Orlandi – Agenzia Stampa Italia

 

 

 

 

 

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