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Serie B. 17^ giornata. Giudice Sportivo

Scritto da il 09/12/2014

Giudice-Sportivo01

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 52 DEL 9 dicembre 2014

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali
decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE B

Gare del 5-6-8 dicembre 2014 – Diciassettesima giornata andata

Avellino-Crotone 1-2
Bari-Carpi 0-1
Catania-Bologna 2-2
Frosinone-Ternana 0-1
Modena-Livorno 0-0
Perugia-Latina 0-0
Pro Vercelli-Pescara 0-4
Spezia-Cittadella 0-0
Varese-Virtus Entella 2-2
Vicenza-Brescia 2-0
Virtus Lanciano-Trapani 2-2

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 9 dicembre 2014, ha assunto le decisioni
qui di seguito riportate.

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato
saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 9 DICEMBRE 2014
Il Presidente
Andrea Abodi

” ” ” N. 19

1) SERIE B

Gare del 5-6-8 dicembre 2014 – Diciassettesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,
con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di
gara:

Gara Soc. BARI – Soc. CARPI

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore Federale rituale segnalazione ex art. 35 comma 1.3 (a mezzo fax
pervenuto alle ore 09.54 odierne) in merito al comportamento tenuto, al 17° del secondo tempo,
dal calciatore Matteo Contini (Soc. Bari) nei confronti del calciatore Jerry Mbakogu (Soc.
Carpi);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky – Infront) di piena garanzia tecnica e
documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che nelle circostanze segnalate il calciatore barese, con un
repentino movimento in avanti del braccio destro, colpiva con una manata all’altezza della fronte
il calciatore avversario, che cadeva dolorante al suolo.

L’azione proseguiva senza che l’Arbitro adottasse alcun provvedimento disciplinare in quanto,
come precisato su richiesta di questo ufficio con mail pervenuta alle ore 13,57 odierne, l’episodio
non era stato notato nè dal Direttore di gara nè dai suoi collaboratori.

Ritiene questo Giudice che il riprovevole gesto compiuto dal Contini, integri per l’evidente
volontarietà, l’energia impressa e la delicatezza della zona (collo) attinta dal colpo, gli estremi
della “condotta violenta” sanzionabile ex art. 19, n. 4 lettera d) CGS, connotata, per consolidato
orientamento interpretativo, dall’intenzionalità e dalla potenzialità lesiva.

52/176

Ne consegue l’ammissibilità della “prova televisiva” e la sanzionabilità del segnalato
comportamento che appare equo quantificare nei termini precisati nel dispositivo.

P.Q.M.

delibera di sanzionare il calciatore Matteo Contini (Soc. Bari) con la squalifica di tre giornate
effettive di gara per condotta violenta in relazione alla segnalazione del Procuratore federale;

a) SOCIETA’

Gara Soc. BARI – Soc. CARPI

Il Giudice sportivo,

letto il rapporto arbitrale relativo alla gara Soc. Bari – Soc. Carpi del 6 dicembre 2014 nel quale
si attesta che nel corso del secondo tempo, dalla Curva occupata dai sostenitori del Bari venivano
intonati cori di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della squadra avversaria in
più occasioni laddove questi toccava il pallone;

ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori
approfondimenti, gli estremi del “comportamento discriminatorio per motivi di razza”, rilevante
ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua “dimensione e percettibilità”;

considerato che di tale comportamento dei propri sostenitori la Soc. Bari deve rispondere a titolo
di responsabilità oggettiva nella misura indicata, quale minimo edittale, dal già citato art. 11 n. 3
CGS;

rilevato che trattasi di “prima violazione” della normativa in materia di comportamenti
discriminatori, appare equo disporre la sospensione dell’esecuzione della sanzione alle condizioni
di cui all’art. 16, n. 2bis CGS, in considerazione della concreta e continuativa collaborazione
fornita dalla società alle Forze dell’Ordine nella prevenzione delle manifestazioni di violenza e di
discriminazione;

52/177

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. Bari con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato
“Curva Nord” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un

periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga
violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la
nuova violazione.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
indirizzato un fascio di luce-laser verso l’Arbitro; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione
all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze
dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel
proprio settore, acceso alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e)
CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di
vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

CECCHERINI Federico (Livorno): per avere, al 49° del secondo tempo, assunto un
atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara spingendolo con il petto.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

LANCINI Edoardo (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti
di un avversario.

PECORINI Simone (Cittadella): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

RAMOS BORGES Emerson (Livorno): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.

52/178

SABELLI Stefano (Bari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BLASI Manuele (Varese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).

BRIGHENTI Nicolo (Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).

COSENZA Francesco (Pro Vercelli): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

DA SILVA FRANCELIN Matuzalem (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di
un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

FERRARIO Stefano (Virtus Lanciano): per comportamento non regolamentare in campo; già
diffidato (Quarta sanzione).

GENTILI Matteo (Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).

MINOTTI Nadir (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).

PASCIUTI Lorenzo (Carpi): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).

PRADOS LOPEZ Juan De Dios (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

RINAUDO Fabian Andres (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

52/179

SCAGLIA Luigi Alberto (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).

VALENTINI Nahuel (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).

VALIANI Francesco (Latina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

DONATI Massimo (Bari)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

CORTI Daniele (Varese)

OLIVERA DA ROSA Ruben Ariel (Brescia)

QUINTA SANZIONE

BROSCO Riccardo (Latina)

COLY Mohamed Abdoura (Pro Vercelli)

CONTI Andrea (Virtus Lanciano)

GOLDANIGA Edoardo (Perugia)

ROMIZI Marco Augusto (Bari)

STRUNA Aljaz (Carpi)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

ALMIRON Sergio Bernardo (Catania)

52/180

BRUSCAGIN Matteo (Latina)

CAPPELLETTI Daniel (Cittadella)

DI TACCHIO Francesco (Virtus Entella)

FERRI Michele (Pro Vercelli)

MAIETTA Domenico (Bologna)

NIZZETTO Luca (Modena)

RIZZATO Simone (Trapani)

SCHIAVI Raffaele (Frosinone)

STOIAN Adrian Marius (Bari)

ZUPARIC Dario (Pescara)

SECONDA SANZIONE

FABIANO Gianni (Pro Vercelli)

LITTERI Gianluca (Virtus Entella)

MOROSINI Leonardo (Brescia)

PESOLI Emanuele (Pescara)

RUSSO Michele (Virtus Entella)

PRIMA SANZIONE

ELY Rodrigo (Avellino)

GOBBO SECCO Caio (Crotone)

GOMES DE PINA Alberto Aladje (Pro Vercelli)

PAOLUCCI Andrea (Cittadella)

PETRICCIUOLO Simone (Avellino)

POPESCU Stefan Adrian (Ternana)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

CANI Edgar (Catania)

52/181

GALANO Cristian (Bari)

JELENIC Enej (Livorno)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)

TORREGROSSA Ernesto (Crotone): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento
falloso in area di rigore avversaria.

PRIMA SANZIONE

LOMBARDI Cristiano (Trapani)

MIRACOLI Luca (Varese)

SBRISSA Giovanni (Vicenza)

c) ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

SPALLA Sergio (Virtus Entella): per avere, al termine del primo tempo, contestato platealmente
una decisione arbitrale.

AMMONIZIONE

VENTRONE Gian Piero (Catania): per essersi, al 35° del secondo tempo, alzato dalla panchina
aggiuntiva per dare disposizioni tecniche ai propri calciatori; infrazione rilevata dal Quarto
Ufficiale.

Il Giudice Sportivo

avv. Emilio Battaglia

Scritto da
il 09/12/2014.
Registrato sotto PERUGIA CALCIO, Primo Piano.

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