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Serie B. 23^giornata. Giudice sportivo. Un turno di squalifica per Dragomir e Verre

Scritto da il 19/02/2019

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali
decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE BKT

Gare del 15-16-17-18 febbraio 2019 – Quinta giornata ritorno

Ascoli-Salernitana 2-4

Benevento-Cittadella 1-0

Carpi-Perugia 0-1

Cosenza-Cremonese 2-0

Crotone-Pescara 0-2

Lecce-Livorno 3-2

Padova-Foggia 1-1

Palermo-Brescia 1-1

Spezia-Hellas Verona 1-2

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 19 febbraio 2019, ha assunto le decisioni
qui di seguito riportate:

” ” ” N. 44

SERIE BKT

Gare del 15-16-17-18 febbraio 2019 – Quinta giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,
con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di
gara:

111/277

Gara Soc. ASCOLI – Soc. SALERNITANA

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta
alle ore 11.37 del 18 febbraio 2019) in merito alla condotta violenta tenuta al 36° del secondo
tempo dal calciatore Emanuele Padella (Soc. Ascoli) nei confronti del calciatore Agustin
Vuletich (Soc. Salernitana);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;

considerato che risulta evidente, dalle suddette immagini, che il calciatore Padella, mentre la
squadra avversaria effettuava una rimessa laterale, con un gesto repentino del braccio destro,
colpiva volontariamente con una gomitata al petto il calciatore Vuletich, provocando la caduta a
terra del medesimo;

sentito il Direttore di gara che ha confermato di non aver potuto vedere il gesto in questione in
quanto avvenuto fuori dal suo campo visivo;

visti gli artt. 35, n. 1.3 e 19 n. 4 lett. b) CGS;

P.Q.M.

dispone la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Emanuele
Padella (Soc. Ascoli)

* * * * * * * * *

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata ritorno sostenitori
delle Società Benevento, Lecce e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12
comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore
materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. CROTONE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
lanciato sul terreno di giuoco tre bottigliette in plastica; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in
relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le
Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

111/278

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, al termine della gara,
lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13,
comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini
preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

TERRANOVA Emanuele (Cremonese): per comportamento gravemente antisportivo, perché, al
42° del primo tempo, a giuoco fermo, appoggiando la fronte sulla fronte di un calciatore
avversario lo spingeva con veemenza.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

BAEZ STABILE Jaime (Cosenza): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare
in campo e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore
avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DIAMANTI Alessandro (Livorno): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

FAZZI Nicolo (Livorno): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario.

GANZ Simone Andrea (Ascoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BALZANO Antonio (Pescara): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato
(Quinta sanzione).

DRAGOMIR Vlad Mihai (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SABBIONE Alessio (Carpi): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Decima sanzione).

STRIZZOLO Luca (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quinta sanzione).

TORREGROSSA Ernesto (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VERRE Valerio (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).

111/279

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

PETTINARI Stefano (Crotone)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

NDOJ Emanuele (Brescia)

SETTEMBRINI Andrea (Cittadella)

SETTIMA SANZIONE

ADDAE Bright (Ascoli)

SABELLI Stefano (Brescia)

SESTA SANZIONE

BRANCA Simone (Cittadella)

FARAONI Marco Davide (Hellas Verona)

RICCI Matteo (Spezia)

VIGNALI Luca (Spezia)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ASENCIO MORAES Raul Jose (Benevento)

DRUDI Mirko (Cittadella)

FALLETTI DOS SANTO Cesar Alejandro (Palermo)

GIANNETTI Niccolo (Livorno)

IMPROTA Riccardo (Benevento)

MANCUSO Leonardo (Pescara)

MARRAS Manuel (Pescara)

MINALA Joseph Marie (Salernitana)

PUCINO Raffaele (Salernitana)

TERZA SANZIONE

ARRIGONI MAROCCO Andrea (Lecce)

BRUCCINI Mirko (Cosenza)

CAPELLO Alessandro (Padova)

GONNELLI Lorenzo (Livorno)

PADELLA Emanuele (Ascoli)

SCIAUDONE Daniele (Cosenza)

ZACCAGNI Mattia (Hellas Verona)

111/280

SECONDA SANZIONE

ANTEI Luca (Benevento)

LOPEZ GASCO Walter Alberto (Salernitana)

PRIMA SANZIONE

FALCO Filippo (Lecce)

MANIERO Luca (Cittadella)

RISPOLI Andrea (Palermo)

SPOLLI Nicolas (Crotone)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CARACCIOLO Antonio (Cremonese)

LA MANTIA Andrea (Lecce)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (TERZA SANZIONE)

CHIARETTI COSSENZO Lucas (Foggia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad
intervento falloso in area di rigore avversaria.

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

FIORILLO Vincenzo (Pescara)

SECONDA SANZIONE

GIGLIOTTI Guillaume (Salernitana)

PRIMA SANZIONE

ARMENTEROS NUNEZ Kristian Samuel (Benevento)

BARAYE Bertrand Yves (Padova)

CRISETIG Lorenzo (Benevento)

TREMOLADA Luca (Brescia)

TUPTA Lubomir (Hellas Verona)

c) ALLENATORI

AMMENDA DI € 5.000,00 CON DIFFIDA

GREGUCCI Angelo Adamo (Salernitana): per avere, al 22° del secondo tempo, uscendo
dall’area tecnica, contestato platealmente l’operato arbitrale con atteggiamento irrispettoso;
infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

STROPPA Giovanni (Crotone): per avere, al 30° del primo tempo, uscendo dall’area tecnica,
contestato platealmente una decisione arbitrale, criticando duramente l’operato degli Ufficiali di
gara.

111/281

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

FISCHETTI Antonio (Cosenza): per avere, al 42° del primo tempo, contestato platealmente
l’operato arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.

PINCENTE Luigi (Cosenza): per avere, al 42° del primo tempo, contestato platealmente
l’operato arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.

d) DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

BINI Alessandro (Livorno): per avere, al 49° del secondo tempo, contestato platealmente una
decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

DE POLI Andrea (Cosenza): per avere, al 42° del primo tempo, contestato platealmente
l’operato arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.

MARULLA Kevin (Cosenza): per avere, al 42° del primo tempo, contestato platealmente
l’operato arbitrale, entrando sul terreno di giuoco; infrazione rilevata da un Assistente.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE
A TUTTO IL 31 MARZO 2019 ED AMMENDA DI € 5.000,00

URSINO Giuseppe (Crotone): per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assunto
un atteggiamento intimidatorio e minaccioso nei confronti del Direttore di gara al quale rivolgeva
espressioni gravemente ingiuriose; recidivo.

e) MEDICI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00

PORCELLINI Manlio (Livorno): per avere, al 18° del secondo tempo, uscendo dall’area
tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara espressioni
ingiuriose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE

DE GASPERI Maurizio (Brescia): per avere, al 14° del secondo tempo, contestato una
decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

f) OPERATORI SANITARI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

DONATO Ercole (Cosenza): per avere, al 42° del primo tempo, contestato platealmente
l’operato arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.

111/282

AMMONIZIONE

CRESCINI Gabriele (Brescia): per avere, al 14° del secondo tempo, contestato una decisione
arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

MEREU Massimiliano (Palermo): per avere, al 30° del secondo tempo, contestato una decisione
arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo: avv. Emilio Battaglia

” ” ”

_________________________________________

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato
saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 19 FEBBRAIO 2019

IL PRESIDENTE

avv. Mauro Balata

111/283

 

Scritto da
il 19/02/2019.
Registrato sotto PERUGIA CALCIO, Primo Piano.

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