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Serie B. 28^giornata. Giudice sportivo. Gabriel va in diffida. Ammenda di € 1.500,00 a Kingsley

Scritto da il 12/03/2019

COMUNICATO UFFICIALE N. 125 DEL 12 marzo 2019

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali
decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE BKT

Gare dell’8-9-10-11 marzo 2019 – Nona giornata ritorno

Ascoli-Livorno 1-1

Cittadella-Pescara 4-1

Cosenza-Brescia 2-3

Cremonese-Benevento 1-0

Lecce-Foggia 1-0

Perugia-Hellas Verona 1-2

Salernitana-Crotone 0-2

Spezia-Padova 0-2

Venezia-Palermo 1-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 12 marzo 2019, ha assunto le decisioni qui
di seguito riportate:

SERIE BKT

Gare dell’8-9-10-11 marzo 2019 – Nona giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,
con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di
gara:

Gara Soc. SPEZIA – Soc. LIVORNO del 27 febbraio 2019

Il Giudice Sportivo,

ritiene allo stato di non essere in grado di decidere, essendo necessario a tal fine un
approfondimento della integrale vicenda oltre all’aspetto del mero tesseramento.

In tal senso invia gli atti nella propria disponibilità alla Procura federale affinchè quest’ultima
svolga con la massima sollecitudine ogni più opportuno accertamento.

Riservata ogni più opportuna decisione, anche in merito all’omologazione del risultato della gara
in oggetto.

* * * * * * * * *

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata ritorno sostenitori
delle Società Ascoli, Crotone e Perugia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12
comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore
materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. COSENZA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere
propri raccattapalle sistematicamente rallentato, nel corso della gara, la regolare ripresa del
giuoco. La situazione non migliorava nonostante le sollecitazioni dell’Arbitro al capitano della
squadra.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

BUSELLATO Massimiliano (Foggia): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario (Sesta sanzione); per avere, al 15° del secondo tempo, contestato una decisione
arbitrale rivolgendo al Direttore di gara espressioni irriguardose ed irrispettose.

STREFEZZA REBELATO Gabriel Tadeu (Cremonese): per proteste nei confronti degli
Ufficiali di gara (Terza sanzione); per avere, all’atto del provvedimento di ammonizione,
indirizzato all’Arbitro espressione insultante.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

DAWIDOWICZ Pawel Marek (Hellas Verona): per avere simulato di essere stato sottoposto ad
intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BOCALON Riccardo (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quinta sanzione).

CARACCIOLO Antonio (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MANCUSO Leonardo (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quinta sanzione).

TONALI Sandro (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Decima sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

TUTINO Gennaro (Cosenza)

VASCONCELOS FERREIRA Gabriel (Perugia)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

KRAGL Oliver (Foggia)

SETTIMA SANZIONE

BRANCA Simone (Cittadella)

DI TACCHIO Francesco (Salernitana)

GOLEMIC Vladimir (Crotone)

LUCIONI Fabio (Lecce)

RICCI Matteo (Spezia)

SESTA SANZIONE

DEL GROSSO Cristiano (Pescara)

MUNGO Domenico (Cosenza)

RANIERI Luca (Foggia)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ADORNI Davide (Cittadella)

BONAZZOLI Federico (Padova)

CRISETIG Lorenzo (Benevento)

LEGITTIMO Matteo (Cosenza)

MENDES Murilo Otavio (Livorno)

NINKOVIC Nikola (Ascoli)

TERZA SANZIONE

CANCELLOTTI Tommaso (Cittadella)

CASARINI Federico (Ascoli)

CIOFANI Matteo (Pescara)

GUSTAFSON Samuel (Hellas Verona)

LOIACONO Giuseppe (Foggia)

LUCI Andrea (Livorno)

ROSSETI Valerio Lorenzo (Ascoli)

SECONDA SANZIONE

BALKOVEC Jure (Hellas Verona)

CALDERONI Marco (Lecce)

LIGI Alessandro (Spezia)

RENZETTI Francesco (Cremonese)

SODDIMO Danilo (Cremonese)

PRIMA SANZIONE

DUMITRU CARDOSO Nicolao Manuel (Livorno)

MADONNA Nicola (Padova)

MILINKOVIC SAVIC Vanja (Ascoli)

ROSI Aleandro (Perugia)

SALZANO Aniello (Livorno)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUATTORDICESIMA SANZIONE)

BELLUSCI Giuseppe (Palermo)

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

DRUDI Mirko (Cittadella)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)

MICHAEL Kingsley Dogo (Perugia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento
falloso in area di rigore avversaria.

SECONDA SANZIONE

CORDAZ Alex (Crotone)

PRIMA SANZIONE

COCCO Andreasalvatore (Padova)

c) ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

BRAGLIA Piero (Cosenza): per avere, al 32° del secondo tempo, uscendo d’area tecnica,
contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara espressioni irrispettose;
infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE

BENVENUTO Vincenzo (Perugia): per avere, al 46° del secondo tempo, alzandosi dalla
panchina aggiuntiva, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

LO MONACO Massimo (Perugia): per avere, al 46° del secondo tempo, alzandosi dalla
panchina aggiuntiva, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

PETRINI Stefano (Hellas Verona): per avere, al 30° del secondo tempo, alzandosi dalla
panchina aggiuntiva, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

VACCARIELLO Francesco (Perugia): per avere, al 46° del secondo tempo, alzandosi dalla
panchina aggiuntiva, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

d) DIRIGENTI

AMMONIZIONE

D’AMICO Tony (Hellas Verona): per avere, al 30° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina
aggiuntiva, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

TRINCHERA Stefano (Cosenza): per avere, al 10° del secondo tempo, uscendo dall’area
tecnica, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

e) OPERATORI SANITARI

AMMONIZIONE

GIGLI Stefano (Perugia): per avere, al 46° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina
aggiuntiva, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo: avv. Emilio Battaglia

” ” ”

_________________________________________

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato
saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 12 MARZO 2019

IL PRESIDENTE

avv. Mauro Balata

Scritto da
il 12/03/2019.
Registrato sotto PERUGIA CALCIO, Primo Piano.

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