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Deferite Atalanta e Perugia. Comunicato della Figc

Scritto da il 08/06/2018

La procura federale della Federcalcio ha deferito al tribunale federale nazionale sezione disciplinare i vertici di Perugia e Atalanta ( i due presidenti Santopadre e Percassi e i due direttori dell’area tecnica Goretti e Sartori ) .

Il procedimento è legato ai contratti di cessione dei calciatori Gianluca Mancini e Alessandro Santopadre.

Riportiamo il comunicato integrale della FIGC.

COMUNICATO STAMPA PROCURA FEDERALE:
DEFERITE ATALANTA E PERUGIA
Il Procuratore Federale – esaminati gli atti dell’indagine esperita – ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:
1) Il Sig. Santopadre Massimiliano , nella sua qualità di Presidente della società A.C. Perugia Calcio s.r.l., nonché amministratore delegato della stessa all’epoca dei fatti:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., e dell’art. 8, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto in data 12.1.2017 il contratto di cessio ne del calciatore Gianluca Mancini con la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. indicando un valore fittizio di cessione di gran lunga inferiore rispetto all’effettivo valore del calciatore stesso, per come emerge dagli elementi acquisiti in atti, così determinando un significativo danno economico ad altra Società calcistica, con la quale il Perugia, in sede di acquisizione del medesimo calciatore, aveva stipulato un accordo, in data 1.8.2016, che prevedeva la corresponsione di un premio di rendimento i n favore di tale società in caso di futura cessione del calciatore ad una società calcistica terza, in misura pari al 50% dell’importo del prezzo di rivendita;
b) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., e dell’art. 8, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto in data 24.1.2017 il contratto di cessione del calciatore Alessandro Santopadre con la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. indicando un valore fittizio di cessione di gran lunga superiore rispetto all’effettivo valore del calciator e stesso, per come emerge dagli elementi acquisiti in atti ;
c) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., e dell’art. 8, commi 1 e 2, del C.G.S., per avere apposto o consentito che venissero apposti, o comunque per non essersi opposto a che venissero apposti nelle scritture contabili e nelle comunicazioni sociali destinate ai soci e al pubblico della società A.C. Perugia Calcio s.r.l. i valori di cessione dei due calciatori Gianluca Mancini e Alessandro Santopadre, sulla base dei contratti di cessione stipulati con la società Atalanta Bergamasca Calcio s.p.a. rispettivamente in data 12.1.2017 e 24.1.2017, in misura non corrispondente al vero;
2) Il Sig. Goretti Roberto , all’epoca dei fatti responsabile dell’area tecnica della società A.C. Perugia Calcio s.r.l.,
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., e dell’art. 8, comma 2, del C.G.S., per avere offerto il proprio fattivo contributo affinché venisse sottoscritto in data 12.1.2017 il contratto di cessione del calciatore Gianluca Mancini alla società Atalanta Bergamasca Calcio s.p.a. indicando un valore fittizio di cessione di gran lunga inferiore rispetto all’effettivo valore del calciatore stesso, per come emerge dagli elementi acquisiti in atti, così determinando un significativo da nno economico ad altra Società calcistica, con la quale il Perugia, in sede di acquisizione del medesimo calciatore, aveva stipulato un accordo, in data 1.8.2016, che prevedeva la corresponsione di un premio di rendimento in favore di tale società in caso di futura cessione del calciatore ad una società calcistica terza, in misura pari al 50% dell’importo del prezzo di rivendita;
b) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., e dell’art. 8, comma 2, del C.G.S., per avere offerto il proprio fattivo contributo affinché venisse sottoscritto in data 24.1.2017 il contratto di cessione del calciatore Alessandro Santopadre alla società Atalanta Bergamasca Calcio s.p.a. indicando un valore fittizio di cessione di gran lunga superiore rispetto all’effettivo valore del calciatore stesso, per come emerge dagli elementi acquisiti in atti;
3) Il Sig. Percassi Luca , nella sua qualità di Presidente della società Atalanta Bergamasca Calcio s.p.a. nonché amministratore delegato della stessa, all’epoca dei fatti:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., e dell’art. 8, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto in data 12.1.2017 il contratto di cessione del calciatore Gianluca Mancini con la società A.C. Perugia Calcio s.r.l. indicando un valore fittizio di cessione di gran lunga inferiore rispetto all’effettivo valore del calciatore stesso, per come emerge dagli elementi acquisiti in atti, così determinando un significativo danno economico ad altra Società calcistica, con la quale il Perugia, in sede di acquisizione del medesimo calciatore, aveva stipulato un accordo, in data 1.8.2016, che prevedeva la corresponsione di un premio di rendimento in favore di tale società in caso di futura cessione del calciatore ad una società calcistica terza, in misura pari al 50% dell’importo del prezzo di rivendita;
b) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., e dell’art. 8, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto in data 24.1.2017 il contratto di cessione del calciatore Alessandro Santopadre con la società A.C. Perugia Calcio s.r.l. indicando un valore fittizio di cessione di gran lunga superiore rispetto all’effettivo valore del calciatore stesso, per come emerge dagli elementi acquisiti in atti ;
c) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C .G.S., e dell’art. 8, commi 1 e 2, del C.G.S., per avere apposto o consentito che venissero apposti, o comunque per non essersi opposto a che venissero apposti nelle scritture contabili e nelle comunicazioni sociali destinate ai soci e al pubblico della so cietà Atalanta Bergamasca Calcio s.p.a. i valori di cessione dei due calciatori Gianluca Mancini e Alessandro Santopadre, sulla base dei contratti di cessione stipulati con la società A.C. Perugia Calcio s.r.l. rispettivamente in data 12.1.2017 e 24.1.2017 , in misura non corrispondente al vero;
4) Il Sig. Sartori Giovanni , all’epoca dei fatti responsabile dell’area tecnica della società Atalanta Bergamasca Calcio s.p.a.:
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., e dell’art. 8, comma 2, del C.G.S., per avere offerto il proprio fattivo contributo affinché venisse sottoscritto in data 12.1.2017 il contratto di cessione del calciatore Gianluca Mancini con la società A.C. Perugia Calcio s.r.l. indicando un valore fittizio di cessione di gran lunga inferiore rispetto all’effettivo valore del calciatore stesso, per come emerge dagli elementi acquisiti in atti, così determinando un significativo danno economico ad alt ra Società calcistica con la quale il Perugia, in sede di acquisizione del medesimo calciatore, aveva stipulato un accordo, in data 1.8.2016, che prevedeva la corresponsione di un premio di rendimento in favore di tale società in caso di futura cessione de l calciatore ad una società calcistica terza, in misura pari al 50% dell’importo del prezzo di rivendita;
b) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., e dell’art. 8, comma 2, del C.G.S., per avere offerto il proprio fattivo contributo affinché venisse sottoscritto in data 24.1.2017 il contratto di cessione del calciatore Alessandro Santopadre alla società Atalanta Bergamasca Calcio s.p.a. indicando un valore fittizio di cessione di gran lunga superiore rispetto all’effettivo valore del calciatore stesso, per come emerge dagli elementi acquisiti in atti;
5) la società A.C. Perugia Calcio s.r.l. , ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per il comportamento posto in essere dal proprio presidente e dal proprio responsabile dell’area tecnica;
6) la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. , ai sensi dell’art . 4, commi 1 e 2, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per il comportamento posto in essere dal proprio presidente e dal proprio responsabile dell’area tecnica.

http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/17.$plit/C_2_ContenutoGenerico_2542628_StrilloAreaStampa_upfDownload.pdf

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